Solvency II è la direttiva europea n. 2009/138 CE del 25 novembre 2009 che contiene un articolato complesso di disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Il nome con cui tale direttiva. operativa dal 1° gennaio 2014, è comunemente conosciuta tra origine dal concetto di requisito di solvibilità che consiste, in termini assai generali, nel capitale minimo richiesto ad un’impresa di assicurazioni per fare fronte alle obbligazioni assunte in qualsiasi tipo di condizione.

Il concetto di requisito di solvibilità è stato introdotto negli anni 70 ed ha trovato espresso riconoscimento nelle direttive in materia di assicurazione di cosiddetta terza generazione adottate negli anni 90.

Negli anni successivi è stata condotta un’analisi delle norme in materia di margine di solvibilità che ha portato nel 2002 all’adozione di un insieme di direttive conosciute come Solvency I.

«L’obiettivo primario di Solvency II è l’eliminazione delle differenze più rilevanti ancora esistenti tra legislazioni di Stati membri con riguardo all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa e, quindi, facilitare lo svolgimento di dette attività in tutto il mercato della comunità economica europea, anche attraverso un più stretto coordinamento tra le autorità di vigilanza dei vari Stati membri», spiega l’avvocato David Marino di Dla Piper.

«Il livello di armonizzazione introdotto dal Solvency I è, infatti, minimo e comunque Solvency I non copre aspetti importanti quali quelli inerenti il risk management e la governance delle imprese assicurative, aspetti invece considerati dal Solvency II che infatti è strutturata secondo 3 «pilastri»: il primo, relativo ai requisiti patrimoniali di solvibilità; il secondo, relativo a risk management, corporate governance e vigilanza prudenziale ed il terzo, relativo agli obblighi di disclosure ed alla trasparenza in generale».

L’impatto che le nuove norme di Solvency II avranno sulle compagnie è stato paragonato da alcuni a quello subito dalle banche a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di Basilea II.

Quanto ai tempi, Solvency II è stata approvata il 25 novembre 2009 e gli Stati membri avrebbero dovuto adottarla entro il 31 ottobre 2012. «In verità», continua Marino, «in queste ore si parla del 2015 come data in cui la direttiva potrebbe essere effettivamente implementata in quanto i negoziati in corso a livello europeo sulla bozza di direttiva Omnibus II (che contiene svariate modifiche alla direttiva Solvency II e che dovrebbe essere definita entro il 2013) stanno procedendo con una certa difficoltà. Nel frattempo, lo scorso 18 ottobre l’Eiopa (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita con Regolamento Ue n. 1094/2010 del 24 novembre 2010) cui è stato affidato il compito di dettare le norme di attuazione di Solvency II ha pubblicato la bozza del documento contenente le disposizioni tecniche di livello 2 per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità secondo le nuove regole dettate dalla nuova direttiva.

Da tempo Dla sta assistendo alcuni primari assicuratori internazionali proprio nella raccolta di indicazioni e nella successiva redazione di proposte di modifica alle disposizioni tecniche elaborate dall’Eiopa».

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