Il Comitato Tecnico ministeriale di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 254/2006 ha calcolato e definito i forfait applicabili nella regolazione dei rapporti economici tra imprese per i sinistri con data di accadimento 2013 (v. allegata Relazione del Comitato).

A tale riguardo, si rammenta che la struttura dei forfait è rimasta invariata rispetto al 2012, non essendo ancora intervenuto un provvedimento di attuazione dell’art. 29 della legge n. 27/2012.

Si riepiloga brevemente di seguito la suddetta struttura:

– Forfait unico CID (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia degli autoveicoli (vale a dire veicoli diversi da ciclomotori e motocicli: autovetture, autocarri, motocarri, autobus, macchine operatrici).

– Forfait unico CID (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia dei motoveicoli (ciclomotori e motocicli).

– Forfait CTT per i trasportati a bordo degli autoveicoli.

– Forfait CTT per i trasportati a bordo dei motoveicoli.

Per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, le compensazioni tra imprese verranno regolate facendo riferimento ai seguenti valori:

1. Forfait CID autoveicoli – per i danni agli autoveicoli e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche:

– Gruppo territoriale 1: 2.239 euro

– Gruppo territoriale 2: 1.930 euro

– Gruppo territoriale 3: 1.683 euro

2. Forfait CID motoveicoli – appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche:

– Gruppo territoriale 1: 4.079 euro

– Gruppo territoriale 2: 3.740 euro

– Gruppo territoriale 3: 3.455 euro

La suddivisione delle province tra le aree territoriali è allegata alla Relazione tecnica acclusa. Si fa presente che la distribuzione delle province tra le macroaree territoriali differisce a seconda che si tratti di motoveicoli o di autoveicoli.

3. Forfait CTT trasportati su autoveicoli – Per i danni d’importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli si applicherà un forfait pari a 2.990 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d’importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 2.990 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond – una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull’importo del

risarcimento.

4. Forfait CTT trasportati su motoveicoli – Per i danni d’importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su motoveicoli si applicherà un forfait pari a 3.700 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d’importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su motoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 3.700 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond – una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull’importo del risarcimento.

Per i sinistri verificatisi negli anni precedenti al 2013 continuano a trovare applicazione i forfait stabiliti dal Comitato tecnico per ognuno degli anni presi in considerazione dalle relative delibere.

Fonte: ANIA