L’assicuratore convenuto per l’adempimento del contratto, ove alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore.

Cass. civile (sez. III) – 16 marzo 2012, n. 4234