di *presidente Assoprevidenzadi Sergio Corbello*

Rilancio dei fondi di previdenza complementare, razionalizzazione della spesa sanitaria complessivamente intesa, miglioramento delle coperture previdenziali-assistenziali assicurate ai singoli cittadini e alle famiglie, con invarianza della spesa pubblica complessiva, se non addirittura con una sua riduzione, sono obiettivi palesemente ambiziosi, ma non impossibili da conseguire. Anzi, essi appaiono ragionevolmente perseguibili, con minime modifiche al quadro normativo di riferimento, da parte di un futuro governo che abbia capacità di visione complessiva.

Muoviamo dalla realtà attuale: esiste un comparto della previdenza complementare, di fondi categoriali, aziendali aperti e di piani assicurativi individuali, sorretto da specifici benefici tributari, a cominciare da una sia pur modesta deducibilità degli apporti contributivi. Vi sono un insieme di casse di assistenza sanitaria complementare e di mutue sanitarie, esse pure sorrette da benefici fiscali per quanto attiene all’alimentazione economica. Nell’ambito delle casse sanitarie trovano spesso collocazione coperture di long term care, realizzate con apposite polizze assicurative. A fronte del panorama di strumenti sinteticamente ricordato, sussiste una palese carenza di diffusione di piani previdenziali complementari, una scarsissima capillarità di piani di assistenza sanitaria integrativa, una bassissima presenza di coperture di long term care. Per converso è alta la spesa sanitaria out of pocket dei singoli e delle famiglie e risultano sempre maggiormente diffuse forme di assistenza ai disabili, perlopiù anziani, attraverso badanti, di varia provenienza e sesso, largamente remunerate in nero e, quindi, sconosciute quali percettori di reddito da parte dell’Erario italiano

La proposta è unificare gli attuali benefici fiscali riconosciuti in fase di apporto contributivo alla previdenza e all’assistenza complementare, in forma di tesoretto tributario individuale, a disposizione di ciascun cittadino, consentire ai fondi pensione di gestire, ovviamente con totale separatezza amministrativa e contabile, anche forme di assistenza sanitaria integrativa, favorire la diffusione di coperture di long term care, riconoscendo un minimo maggior beneficio di deducibilità dei premi per i piani di long term care che prevedano la diretta fornitura di servizi in luogo della mera erogazione di una specifica rendita in favore del disabile.

Si può rilevare che la possibilità di realizzare nell’ambito di un unico fondo forme di coperture pensionistiche complementari e integrative sanitarie darebbe positiva attuazione al sacrosanto principio, caro a Guglielmo di Ockam e così disatteso nel nostro Paese, di non moltiplicare gli enti sine necessitate. Se poi consideriamo che perlopiù i piani collettivi di assistenza sanitaria integrativa, per evitare tipici fenomeni di antiselezione, prevedono la forma dell’adesione obbligatoria (ex contractu), essi finirebbero per operare da traino indiretto, di tipo promozionale, per il parallelo piano di previdenza complementare, l’adesione al quale è, allo stato, rigorosamente volontaria. Per inciso è davvero tempo che nell’ambito dell’ordinamento della previdenza complementare il principio di volontarietà sia letto e applicato in maniera meno rigida e formalistica: un’adesione disposta in chiave collettiva per un intero bacino di lavoratori, con facoltà del singolo di dissentire e di uscire dalla copertura pensionistica complementare entro un termine prefissato dalle fonti collettive, non sembra davvero una rilettura così stravolgente della vigente disciplina di settore.

Un’attenzione particolare meritano le coperture di long term care, che appaiono centrali per il welfare di un Paese che continua a progredire in un diffuso invecchiamento della popolazione. Si tratta di coperture di modesto costo economico, se realizzate a vita intera, tant’è che in un prossimo futuro ne andrebbe anche valutata un’obbligatorietà ex lege, come avviene in altri Paesi dell’Unione Europea. Si potrebbe parlare di una sorta di forma di responsabilità civile in favore di se stessi. (riproduzione riservata)