Dal 1° gennaio 2012, la manovra Monti ha eliminato la condizione dell’anzianità minima di tre anni ai fi ni dell’esercizio del cumulo dei contributi. Fino al 31 dicembre 2011 la totalizzazione, ai fi ni del diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità, poteva essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si era in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni. Tale vincolo (tre anni minimo) non serve più dal 1° gennaio 2012. La penalizzazione dell’accredito contributivo. L’abolizione del limite minimo di tre anni di contribuzione, quale vincolo per l’esercizio della totalizzazione, dovrebbe favorire soprattutto i «precari», con riferimento ai periodi di lavoro temporaneo che precedono la sistemazione defi nitiva. Solitamente, si tratta di soggetti che lavorano come co.co.co. o con contratto di lavoro a progetto, i quali ottengono così spezzoni contributivi versati presso la gestione separata Inps. Ma qui bisogna fare molta attenzione; non sempre, infatti, a tre anni di lavoro a progetto corrispondono altrettanti anni di contributi accreditati presso l’Inps: tutto dipende dalla «misura» dei compensi percepiti o, meglio, dai corrispondenti contributi versati. Ciò che pesa, infatti, è il particolare criterio di valutazione della contribuzione versata; che viene accreditata a partire dal mese di gennaio e per i tutti i 12 mesi di ciascun anno solare, a patto che sia stata versata per un importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla legge per gli artigiani e i commercianti. Per esempio, per l’anno 2011 quando il predetto minimale è stato pari a 14.552 euro, i lavoratori che hanno pagato i contributi all’aliquota del 17% (pensionati e altri soggetti con altra copertura previdenziale obbligatoria) ottengono l’accredito dell’intero anno solare (il 2011) soltanto se il contributo pagato nell’anno risulta non inferiore a 2.473,84 euro (il 17% di euro 14.552); mentre i lavoratori che hanno versato la contribuzione all’aliquota del 26,72% (i lavoratori a progetto «puri») ottengono l’accredito dell’intero anno solare (il 2011) solo in presenza di un contributo annuo pagato non inferiore a 3.888,29 euro (3.784,00 ai fi ni pensionistici). In altre parole, per avere l’anno pieno di accredito contributivo, i predetti lavoratori nell’anno 2011 devono aver lavorato tutti i mesi incassando compensi per un importo non inferiore a 14.552 euro. In caso di importi inferiori al minimale i mesi di accredito risultano ridotti in proporzione alla contribuzione versata. Per il 2012 il minimale (provvisorio) di artigiani e commercianti è pari a 14.927 euro, mentre l’aliquota di contribuzione è salita al 18% (pensionati e altri soggetti con altra copertura previdenziale obbligatoria) e al 27,72% (co. co.pro., professionisti senza cassa, etc.). Ciò vuol dire, allora, che per avere accreditata la contribuzione per l’intero anno 2012, questi soggetti devono lavorare tutto l’anno e pagare una contribuzione non inferiore, rispettivamente, a 2.687 euro (il 18% di euro 14.927) e a 4.138 euro (il 27,72% di euro 14.927).