La Commissione UE ha pubblicato le proprie Linee guida  sui profili applicativi dell’art. 5 della direttiva n.

2004/113/CE, c.d. “Gender directive”, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 1 marzo 2011, che ha dichiarato inefficace l’art. 5, comma 2, della direttiva medesima, a partire dal 21 dicembre 2012.

Le nuove Linee direttrici della Commissione – che sono state delineate a seguito di consultazioni svoltesi con i governi nazionali, gli assicuratori e i consumatori – rispondono all’esigenza di disporre di indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della sentenza, a vantaggio sia dei consumatori sia delle compagnie di assicurazione, operando una chiara distinzione tra contratti già in essere e contratti di nuova stipulazione.

In particolare le Linee guida precisano che quanto stabilito nella sentenza troverà applicazione, a partire dal 21 dicembre 2012, solo nei confronti dei nuovi contratti.

Considerata la rilevante difformità esistente nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, le Linee guida forniscono anche esempi concreti di cosa si intende per “nuovo contratto”, onde garantire a livello europeo un’applicazione uniforme della regola unisex a decorrere dalla stessa data.

A tal fine le Linee guida chiariscono che:

1. “… la norma unisex di cui all’Art. 5(1) si dovrebbe applicare sempre quando si stringe un accordo contrattuale che richieda l’espresso consenso da tutte le parti in causa, incluso un emendamento ad un contratto esistente …“. Tale espressione sembra da intendersi, nel nostro ordinamento, come riferibile a una nuova stipulazione o a una novazione (oggettiva o soggettiva) di un contratto preesistente;

2. “… l’ultima espressione di consenso manifestata  da una delle parti necessaria per la conclusione di tale accordo si verifica a partire dal 21 dicembre 2012 …”. Tutto ciò sembra significare che – qualora il perfezionamento del contratto avvenga attraverso una proposta e la sua successiva accettazione – quest’ultima debba intervenire dopo la data sopra indicata.

Le Linee guida forniscono alcuni esempi pratici di nuovo accordo contrattuale per i quali troverà applicazione quanto stabilito nella sentenza. In particolare rientrano in tale definizione:

 1. i “… contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 Dicembre 2012. Quindi, le offerte formulate prima del 21 Dicembre 2012 ma accettate a partire da quella data dovranno conformarsi alla norma unisex..” ;

2. gli “… accordi intercorsi tra le parti,  stipulati dopo il 21 Dicembre 2012 al fine di estendere i contratti stipulati prima di tale data che altrimenti sarebbero scaduti”.

3. Le Linee guida forniscono anche un elenco non esaustivo di fattispecie che non dovrebbero essere considerate come espressione di un nuovo accordo contrattuale tra le parti, quali ad esempio:

– l’estensione automatica nel tempo di un contratto preesistente, nel caso in cui non sia richiesta alcuna manifestazione espressa di volontà in tal senso, entro una data specificamente prevista nel contratto. Ai nostri fini dovrebbe essere questo il caso dei contratti recanti clausole di tacito rinnovo. In tale ipotesi, infatti, la proroga dipende da un’attività negoziale assimilabile ad una stipulazione;

– gli adeguamenti operati su elementi individuali (rectius, già individuati) del contratto in essere, come ad esempio l’aggiornamento del premio sulla base di parametri predefiniti, senza che sia prevista alcuna manifestazione di volontà in tal senso. In tal caso, per quanto di nostro interesse, rientrerebbero in questa fattispecie le clausole di adeguamento o di indicizzazione automatici;

– l’esercizio potestativo da parte del contraente di opzioni che prevedano mutamenti di alcuni aspetti del contratto o la prosecuzione del rapporto alla scadenza che siano già previste da clausole apposite presenti nel contratto in essere. In questa ipotesi potrebbero essere ricomprese, ad esempio, la dichiarazione del contraente di voler profittare dell’opzione prevista da una clausola al fine di convertire il capitale maturato alla scadenza del contratto in una rendita immediata ovvero la clausola di differimento del termine.

–  il trasferimento  di un portafoglio assicurativo da un assicuratore ad un altro, senza cambiare le caratteristiche del contratto incluso nel portafoglio trasferito. La fattispecie è quella prevista dagli artt. 198 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private e la relativa disciplina si spiega in quanto, come è noto, il trasferimento di portafoglio non integra gli estremi di una cessione di contratto.

4. Ciò posto, è da rilevare che, secondo la Commissione, la sentenza della Corte di giustizia non impedirebbe l’uso del genere come fattore di valutazione del rischio in generale, a condizione che esso non comporti una differenziazione a livello individuale dei premi e delle prestazioni praticate in concreto A tale proposito le Linee guida forniscono anche una serie di esempi di attività tipiche inerenti l’esercizio dell’attività assicurativa che, pur basandosi sull’utilizzo del fattore sesso,  sono tuttavia ritenute compatibili con i principi della direttiva.

Tra le pratiche, estremamente variegate, che ai sensi delle Linee guida restano concretamente praticabili dagli assicuratori rientrano:

1. la costituzione delle riserve e la determinazione del prezzo della prestazione, quando esse spieghino la loro rilevanza esclusivamente all’interno dell’impresa. Pertanto gli assicuratori potranno ancora raccogliere e utilizzare il fattore sesso per le proprie valutazioni interne, ad esempio, nel calcolo delle riserve tecniche in linea con le norme previste in termini di solvibilità e per monitorare il proprio portafoglio, ferma restando una determinazione del prezzo di tipo aggregato per il singolo contratto;

2. la determinazione del prezzo in riassicurazione. Rimane dunque possibile utilizzare il genere nella determinazione del prezzo dei contratti fra  un assicuratore e un riassicuratore, a patto che essi non comportino differenziazioni  per genere a livello di singolo contratto tra assicuratore ed assicurato;

3. il marketing e la pubblicità. Conformemente all’articolo 3, par. 3, la direttiva non si applica al contenuto dei media e della pubblicità e l’articolo 5, par.1, si riferisce solo al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali.

Rimane dunque possibile per gli assicuratori utilizzare il marketing e la pubblicità per caratterizzare il proprio portafoglio, indirizzando la pubblicità ad un solo genere. Tuttavia, gli assicuratori non possono rifiutare l’accesso ad un prodotto specifico solo in base al sesso di una persona, a meno che non vengano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, par. 5, secondo il quale “… la presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di  tale finalità sono appropriati e necessari”.

E’ da sottolineare che le espressioni utilizzate appaiono alquanto ambigue. Per impedire che per questa via si svuoti di significato il principio affermato dalla Corte di giustizia, è necessario chiarire cosa si intenda in concreto per “finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari”.

Riteniamo che, ad esempio, potrebbe rientrare in tale ipotesi la predisposizione di un prodotto assicurativo volto a coprire rischi propri di un solo genere, quando tale approccio si basi su serie valutazioni statistiche e attuariali.

4. la sottoscrizione di polizze vita e malattia: adottare un sistema unisex significa, infatti, che i premi e le prestazioni non debbano essere diversi per acquistare la medesima polizza sulla base del solo fattore sesso. Le Linee guida riconoscono, peraltro, che vi possono essere altri fattori di rischio correlati, ad esempio, all’anamnesi individuale o familiare, sulla base dei quali una differenziazione non avrebbe carattere discriminatorio, pur venendo indirettamente in considerazione le diversità fisiologiche esistenti fra uomini e donne.

Anche in questo caso non appare semplice individuare in concreto fattispecie del tipo considerato dalla Commissione: potrebbe trattarsi, ad esempio, della ricorrenza, a livello individuale o familiare, di una patologia tipica di un solo genere.

Resta fermo, in ogni caso, che una diversificazione dei prezzi e delle prestazioni non potrà in alcun caso riguardare i rischi derivanti dallo status di gravidanza e di maternità, alla luce dello specifico meccanismo di solidarietà previsto dalla stessa direttiva (cfr. art. 5, par. 3).

Fonte: ANIA