Debutta l’obbligo del preventivo scritto da rilasciare solo se è il cliente a chiederlo. E, soprattutto, scatta nell’immediato il vincolo della polizza assicurativa sui danni eventualmente causati dall’esercizio dell’attività professionale. Vanno poi definitivamente in soffitta i tariffari (non più vincolanti dal 2006 ma comunque indicativi) per definire l’onorario su una determinata prestazione, ma, in casi di liquidazione da parte del giudice, il compenso del professionista sarà determinato attraverso parametri stabiliti con decreto. È quanto emerge dall’articolo 9, inserito nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso, in tema di professioni regolamentate. Un testo che sopprime, fra le altre cose, alcune parti della Manovra di Ferragosto (legge 148 del 2011), anticipando l’entrata in vigore di alcuni provvedimenti. Preventivo Cambia, dunque, la norma sul preventivo. Il compenso del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a chiederlo. Gli iscritti agli ordini avranno il mero obbligo di comunicare il compenso al momento del conferimento dell’incarico indicando il dettaglio delle voci di costo, delle spese e dei contributi. Tra la prima versione del dl uscita dal Cdm e quella pubblicata in Gazzetta Uffi ciale, infatti, la differenza è sostanziale giacché il preventivo, pena l’apertura di una procedura disciplinare, si rendeva necessario a prescindere che il cliente avesse prima conferito l’incarico, mentre ora si parla chiaramente di determinazione degli onorari nel momento in cui il cliente ha effettuato la scelta, tenendo conto ulteriormente degli «oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico». In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. Assicurazione Una delle novità del provvedimento, soprattutto in termini temporali è quello dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria. In una prima versione del provvedimento, infatti, si prevedeva solo l’obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se era titolare o meno di una polizza assicurativa. Nella versione approvata ieri, invece, scatta un vero e proprio vincolo. Anticipando una misura contenuta nella manovra estiva senza dare il tempo necessario ai professionisti sprovvisti di ottenere dalle società di assicurazioni una convenzione generale sottoscritta dal Cnpi o dall’Eppi. Tariffe Il governo corregge il tiro anche per le tariffe professionali. Se in una prima versione la defi – nizione del compenso era rimessa alla completa contrattazione fra le parti, nel decreto rimane confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni nel sistema ordinistico ma il giudice, in caso di liquidazione dei compensi, potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante. Questi, però, non potranno essere utilizzati nei confronti dei proprio clienti (consumatori e microimprese). Pena la nullità del contratto ma non solo, perché sarà poi un decreto della giustizia di concerto con quello dell’economia e delle fi nanze a stabilire parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Tirocinio Un’altra misura che il governo ha voluto anticipare è quella sui tirocini. Nel confermare che il periodo di pratica in studio utile ai fi ni della partecipazione all’esame di stato non potrà essere superiore ai 18 mesi, si prevede che sei mesi potranno essere svolti durante il corso di laurea. Servirà però una convenzione quadro ad hoc stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca. In materia di tirocinio però, il governo ha fatto saltare (non c’è ne è più traccia in Gazzetta) ingiustifi catamente l’equo compenso previsto per il giovane che nella legge 148/2011 era previsto. Una di queste (articolo 3, comma 5, lettera c – secondo periodo) è proprio la previsione della remunerazione per il praticante. Confi di Spazio ai liberi professionisti nella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fi di e delle società cooperative che esercitano l’attività di garanzia collettiva fi di. I consorzi di garanzia collettiva dei fi di sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei fi nanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. La modifi ca introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti (soci) a prescindere dall’attività esercitata che, insieme alle piccole e medie imprese (pmi), devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico, di cui al richiamato art. 39, dl n. 201/2011.