Di Debora Alberici

D’ora in avanti alle assicurazioni è inibita ogni attività sistematica di mediazione finanziaria fra cui l’assunzione di garanzie di obbligazioni di terzi, incluse le fideiussioni ai clienti anche se previste dalla Statuto societario. Non solo. Il debitore che non ha partecipato alla transazione non può usufruirne. Le questioni sono state decise dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, a queste rimesse perché considerate di massima importanza, che, con la sentenza numero 30174 del 30 dicembre 2011, hanno respinto il secondo motivo del ricorso presentato da una Compagnia di assicurazioni e accolto gli ultimi due. D’altronde, i limiti posti dal legislatore alla possibilità che un’impresa di assicurazioni svolga attività extrassicurativa hanno carattere inderogabile, perché rispondono a un interesse di ordine generale – che si è soliti identificare con l’esigenza di non dilatare eccessivamente l’area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte, oltre che nel più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza – derivante dalla natura stessa dell’assicurazione e dalla funzione sociale che le è propria. Ne consegue che i contratti eventualmente stipulati in violazione di tale divieto sono da considerare nulli, a norma dell’art. 1418, primo comma, c.c.

Ma non è tutto. Il Collegio esteso distingue fra le garanzie che possono essere prestate in favore di una vasta platea di clienti, vietate dalla legge e quelle in favore di aziende partecipate. In quest’ultimo caso l’assicurazione può svolgere liberamente quest’attività extrassicurativa.

Allora, spiegano gli Ermellini, l’assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un’attività imprenditoriale extra, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un’indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un’attività di tipo finanziario, che comporterebbe l’assunzione di un rischio d’impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo. Ma non è questo il caso della prestazione di singole garanzie in favore di società facenti parte di un gruppo di cui la stessa impresa assicurativa è a capo.

Nella seconda parte delle motivazioni il Massimo Consesso di Piazza Cavour ha inoltre enunciato un importante principio relativo alle obbligazioni solidali.

«Il debitore», si legge in fondo alla sentenza, «che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali d’interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto a oggetto non l’intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo».