Grande fermento anche tra i sindacati degli intermediari in questo periodo, grande subbuglio creato dal pacchetto liberalizzazioni ieri pubblicato in G.U.

In questo contesto, l’Unapass ha inviato una lettera all’ISVAP e anche alle istituzioni politiche e parlamentari (Presidente della Repubblica, Ministro dello Sviluppo Economico e Capigruppo di Camera e Senato)  con lo scopo di tentare di modificare l’attuale impianto del decreto. La riportiamo di seguito:

 

Egregio Presidente,

A nome dell’Associazione sindacale che presiedo, in rappresentanza degli Agenti di assicurazione, Le trasferisco le fondate preoccupazioni in merito alla applicabilità del Decreto in oggetto.

Premesso che il processo di liberalizzazioni sia ineludibile e che, ove realisticamente applicabile, contribuirà alla crescita economica del Sistema Paese in forma sempre più concorrenziale e a tutela del consumatore, non volendo minimamente sottrarci a sostenere la parte di cambiamento che spetta al settore della Intermediazione, riteniamo però che l’impianto come é formulato nel cosiddetto Decreto Liberalizzazioni di cui al relativo articolo 35, comma 1 e 2 , sostanzialmente non colga i predetti propositi per materiale inapplicabilità da parte dei soggetti destinatari, e che sia formalmente in contrasto con l’attuale impianto regolamentare dell’ISVAP e con la direttiva comunitaria sull’intermediazione 2002/92/CE.

Più specificatamente si ritiene che gli obblighi introdotti dal predetto decreto di cui all’articolo 35 comma 1 in base al quale “gli Intermediari, sono tenuti a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre Compagnie non appartenenti a medesimi gruppi, …” siano caratteristici dell’attività di intermediazione assicurativa e che il successivo capoverso “… anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle Imprese di assicurazione sui propri siti” non sia sufficiente e adatto a ridurre la portata e le responsabilità conseguenti all’esercizio della attività di intermediazione che ne deriverebbero anche in termini di formazione specifica sui prodotti.

Trattandosi di fattispecie riconducibile all’attività di intermediazione risulterebbe del tutto incompatibile il nuovo disposto con gli obblighi di informazione di cui all’articolo 12, comma 1 lettera C della direttiva comunitaria in questione, nonché dei relativi articoli di cui ai Regolamenti Isvap N. 5 e 35.

É indubbio che l’Intermediario si troverebbe a svolgere nei confronti del Consumatore una attività di intermediazione assicurativa che non trova menzione in nessuna delle tre figure professionali previste dal Legislatore europeo e dalla spettabile Autorità di Vigilanza.

Risulterebbero, conseguentemente, in serio contrasto tutte le parti regolamentari in capo agli Intermediari afferenti il conflitto di interesse, l’adeguatezza, anche per la parzialità della sfera in cui il nuovo obbligo ricadrebbe, per la sola RCA, con esclusione delle garanzie accessorie che il consumatore nella maggioranza dei casi richiede. A questo punto si renderebbe necessaria ai fini di una più esaustiva pubblicità, la possibilità di identificare nella sezione A del RUI il o i soggetti iscritti in A tra i quali possano intercorrere rapporti di collaborazione.

Altresì risulterebbe del tutto indebita e spropositata la sanzione pecuniaria in capo all’Agente, dal momento che ne risponde in solido con la Mandante, per l’inadempienza di cui all’articolo 35, comma 1.

Allo stesso modo la previsione di esperimento dell’azione di nullità specificatamente prevista, ma non rispondente ai criteri generali di diritto, apre scenari di difficile applicabilità in relazione ai rapporti contrattuali tra Consumatore e Impresa che comunque avrebbero prodotto effetto.

Meglio sarebbe se l’obbligo della preventivazione in capo all’Agente fosse del tutto sostituito con l’obbligo di informativa in capo all’Impresa di assicurazione verso il consumatore, contestualmente all’invio dell’attestato di rischio.

In tale nuovo contesto normativo é indubbio che, oltre al plurimandato, la rimozione del divieto di collaborazione tra Intermediari iscritti nella stessa sezione A del Registro rappresenti la soluzione più coerente, trasparente e di tutela del Consumatore per tutti gli Intermediari che abbiano liberamente scelto di rimanere monomandatari rappresentando gli stessi oltre il 75% del mercato.

Massimo Congiu