Anche i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie cambiano sulla scia del tasso legale. E anche con riflessi di natura fiscale, relativamente alla base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni. Le nuove modalità si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data. Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (dpr 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi. I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso del 1,5%, hanno trovato applicazione dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale. Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario. Con riferimento alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni, sia ai fini dell’imposta di registro (art. 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur, dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 17, c. 1, lettere a) e b) del Tus, dlgs 346/90), il tasso legale incide sulla determinazione del multiplo da applicare alla rendita annua. Tale multiplo, fissato al 66,66 per il 2011 (con un tasso legale del 1,5%), verrà ritoccato presumibilmente al valore di 40, così come accadeva nel periodo 2004-2007 con tasso di interesse fissato al 2,5%.