L’ISVAP ha emesso il provvedimento 2957 del 18 gennaio recante “Modifiche al Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all’articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.”

Il Provvedimento introduce una modifica all’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32/2009, prevedendo che relativamente ai titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, posti dalle imprese a copertura delle riserve tecniche nei contratti index-linked, non si applica il requisito di rating minimo, fermi restando i requisiti di principi di adeguata sicurezza e negoziabilità che devono continuare a caratterizzare gli attivi posti a copertura degli impegni assunti negli stessi contratti.

In sostanza, gli strumenti finanziario-assicurativi interessati dal regolamento Isvap in questione potranno continuare a detenere in portafoglio anche le obbligazioni italiane, senza dovere cedere gli asset per andare incontro a vincoli che erano stati imposti in tempi in cui nessuno avrebbe sospettato una simile situazione del debito sovrano italiano.