Pagina a cura DI DANIELE CIRIOLI

Al via il bonus deducibilità sulle pensioni di scorta. Rivolto ai giovani, a chi cioè ha avuto la prima occupazione dall’1 gennaio 2007, consente di dedurre una quota maggiorata dei versamenti effettuati durante i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa. Per i giovani che hanno aderito a una forma di previdenza complementare già nel 2007 (fondi pensione, fondi aperti, Pip), è terminato lo scorso anno 2011 il periodo quinquennale; pertanto, a partire da quest’anno e per i prossimi 20 anni, possono avvalersi del bonus e dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi (730 o Unico) i versamenti contributivi fi no al limite di 7.746,86 euro. Il bonus, sotto forma di plafond agevolativo per la deduzione dei contributi, è liberamente utilizzabile fi no al suo completo esaurimento, in ogni anno, nel solo rispetto del limite di 2.582,29 euro (annuali). Incentivo per i giovani. Il bonus rappresenta una delle novità della riforma della previdenza integrativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 per opera del dlgs n. 252/2005. Si tratta, come detto, della possibilità riconosciuta ai lavoratori di prima occupazione successiva alla predetta data di dedurre dal reddito i contributi pagati alla previdenza integrativa oltre il limite (di legge) fi ssato a 5.164,57 euro, per un importo comunque non superiore a 2.582,29 euro annui. Tale possibilità è praticabile nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme pensionistiche complementari (cioè dal ventiseiesimo anno in poi). Ed è attuabile per un «plafond» costituito dalla differenza (se positiva) tra l’importo di euro 25.822,85 (ossia cinque volte il limite di deducibilità di 5.164,57 euro) e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa. In pratica, ha spiegato l’Agenzia delle entrate, l’incentivo si concretizza nel consentire ai giovani, in caso di versamenti contributivi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa, di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzarle entro i successivi 20 anni. Poiché la misura è operativa dal 1° gennaio 2007, i primi cinque anni sono scaduti il 31 dicembre 2011 e a partire da quest’anno (e per i prossimi 20) è possibile per la prima volta mettere in pratica l’incentivo. Come funziona il bonus. Le indicazioni operative sulla funzionalità del bonus sono arrivate dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 131/2011. In pratica, l’Agenzia ha detto che tale bonus, sotto forma di «plafond » di deducibilità funziona «a contatore» cioè si «ricarica», anno dopo anno durante i primi cinque anni di adesione alla previdenza integrativa, di misura pari ai contributi versati in eccesso al limite di deducibilità (euro 5.164,57); poi, a partire dal sesto anno e fi no al venticinquesimo anno successivi, questo plafond si «riduce», anno dopo anno, consentendo la deducibilità dei contributi pagati negli stessi anni (dal sesto al venticinquesimo) in misura eccedente il limite di deducibilità (euro 5.164,57) e fi no a un tetto di euro 2.582,29 all’anno. Un esempio. In tabella è indicato un esempio di costituzione e utilizzo del bonus. Anno dopo anno, nei primi cinque anni di adesione alla previdenza integrativa (dal 2007 al 2011 nell’esempio), il plafond viene a costituirsi e a incrementarsi come sommatoria delle differenze (annuali) tra i contributi versati e il limite massimo di deducibilità (euro 5.164,57). A fi ne anno 2011, così, risulta costituito un plafond pari a 11.658,28 euro. Successivamente al quinto anno, ossia dal sesto anno fi no al venticinquesimo anno di partecipazione alla previdenza integrativa (dal 2008 a 2031 nell’esempio), quel plafond può essere utilizzato. In pratica, il lavoratore può cominciare a usufruire dell’incentivo che si sostanzia nella possibilità di dedurre una quota di contributi (destinati alla previdenza integrativa) superiore al limite di legge, ossia oltre 5.164,57 e fi no a 7.746,86 euro (poiché vale l’altro limite annuale, fi ssato dalla legge, pari a euro 2.582,29). La fruizione del plafond, come spiegato dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 131/2011), è possibile mediante utilizzo libero, fi no a completo esaurimento del plafond, senza necessità di ripartirlo (il plafond) in quote costanti così da non avere conseguenze in caso di mancato utilizzo per un dato anno. © Riproduzione riservata