Pagine a cura DI DANIELE CIRIOLI

Artigiani e commercianti vanno in pensione di vecchiaia sei mesi prima. Gli unici a guadagnarci dalla riforma Monti, infatti, sono i lavoratori autonomi che già da quest’anno possono accedere sei mesi prima al riposo. È la nuova pensione di vecchiaia, che eleva il requisito dell’età (senza più la vecchia «fi nestra mobile») quasi a 66 anni per dipendenti e autonomi uomini e per le donne del pubblico impiego, a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e a 62 anni per le donne del privato (requisiti per il 2012). La nuova pensione di vecchiaia. Dall’anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata». Dal 2012, in particolare, esiste un solo trattamento di vecchiaia che si consegue, con riferimento a «tutti» i lavoratori e per l’anno 2012, in presenza di un requisito minimo contributivo pari a 20 anni (che sostituisce il vecchio requisito di 20 di contribuzione per la pensione di vecchiaia retributiva e quello di 5 anni per la pensione di vecchiaia contributiva) e un’età non inferiore: 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi quelli iscritti alla gestione separata Inps (co. co.co. e lavoratori a progetto); 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome del settore privato, comprese quelle iscritte alla gestione separata Inps (co.co.co. e lavoratrici a progetto); 66 anni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Va notato, tuttavia, che l’innalzamento dell’età non sempre corrisponde a un effettivo aumento del requisito per il diritto alla pensione, perché i nuovi requisiti inglobano anche il tempo di attesa per la «decorrenza» della pensione, che nella vecchia disciplina era rappresentato dalla «fi – nestra mobile». Oltre al requisito di età e di contribuzione, inoltre, se il lavoratore appartiene pienamente al regime contributivo (cioè ha iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio 1996), per il diritto alla pensione di vecchiaia occorre che soddisfi un’ulteriore condizione: l’assegno di pensione non deve risultare di importo inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (in precedenza questo limite era di 1,2 volte). Non è necessario soddisfare la predetta soglia minima da parte di chi è in possesso di un’età pari a 70 anni; in tal caso, inoltre, è suffi ciente anche un’anzianità contributiva minima effettiva di soli 5 anni. Tale importo soglia (1,5 volte l’assegno sociale) è soggetto all’annuale rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Novità assoluta della nuova pensione di vecchiaia è la fl essibilità che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi ritardi l’accesso alla pensione, rispetto all’età minima prestabilita per legge e fi no a 70 ani. Chi prosegue l’attività lavorativa oltre l’età minima di pensione, in altre parole, è premiato con l’applicazione di un «coeffi ciente di trasformazione» di misura più conveniente. A tal fi ne, questi coeffi cienti (che sono i tassi percentuali che applicati al montante contributivo danno la misura della pensione) saranno predeterminati fi no all’età di 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita). Poiché, come già detto, la revisione del requisito di età ha decretato l’abrogazione defi nitiva delle fi nestre di pensionamento, dal 1° gennaio 2012 la pensione decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto (ossia cessazione dal lavoro).

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