L’obbligo di una copertura assicurativa per i danni causati dall’esercizio dell’attività professionale, previsto dall’articolo 9 dal decreto legge 1/2012, non trova del tutto impreparati ordini e collegi. Che, anche se nella maggior parte dei casi non hanno inserito la previsione nei codici deontologici, dovranno per lo più perfezionare accordi già stipulati con le compagnie assicuratrici. Oltre che rendere vincolante la previsione. Ma dovranno farlo in fretta, giacché il vincolo della polizza obbligatoria è scattato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl sulla concorrenza, cioè lo scorso 24 gennaio, anticipando così una misura contenuta nella manovra d’agosto (legge 148/11) inizialmente prevista, invece, per agosto 2012. Notai e consulenti del lavoro Il notariato italiano è stata la prima categoria professionale a stipulare, nel 1997, un’assicurazione che copre tutti gli iscritti all’ordine per la responsabilità del notai in caso di errore. Ma non solo, perché nel 2006 l’assicurazione è diventata obbligatoria per legge, così come il Fondo di garanzia per i danni derivanti da illeciti penali. Il decreto legislativo n. 182 del 4 maggio 2006 previsto, infatti, predisposizione, da parte del Consiglio nazionale del notariato, di una forma collettiva di copertura assicurativa a carico dello stesso, che dovrà essere uniforme per l’intero territorio nazionale e per tutti i notai. L’iscrizione è automatica per tutti i notai iscritti al ruolo, dal momento dell’iscrizione e non c’è, quindi, alcun costo a carico del cittadino. Chi entra nello studio di un notaio sa di poter contare su una tutela risarcitoria per i casi di errore e per quelli di dolo. La seconda unica categoria che fa espressamente riferimento all’assicurazione nel codice deontologico (aggiornato al 2008) è quella dei consulenti del lavoro. Nel testo si specifica che il professionista debba «porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione, se del caso anche mediante una adeguata copertura assicurativa». Avvocati e commercialisti Nessun obbligo né per gli avvocati né per commercialisti. I primi, infatti, contavano sull’approvazione della riforma forense che prevedeva il dovere di dotarsi di polizza per la responsabilità civile, pena l’illecito disciplinare. In questo senso comunque una commissione del Cnf sta lavorando per trovare un’adeguata soluzione per professionisti più o meno giovani. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, invece, da quasi due anni ha stipulato un’intesa con un pool di brokers assicurativi (Ati, Associazione temporanea di impresa, composta da Aon- Biverbroker-Akros-Banchero-Costa) per offrire una polizza su misura agli iscritti. La polizza è stata è modulata cercando di prevedere tutte le problematiche e le esigenze di ogni singolo professionista, dal giovane commercialista appena abilitato allo studio associato, alla società di servizi professionali. I tecnici Nessun obbligo deontologico per le categorie tecniche dei laureati e dei diplomati, fatta eccezione per i professionisti che operano per la pubblica amministrazione che hanno sempre avuto l’obbligo di stipulare polizze assicurative ad hoc. In ogni caso sia i geometri che i periti industriali avevano sottoscritto due convenzioni in favore degli iscritti. Fondazione Opificium del Consiglio nazionale dei periti industriali ha stipulato, tramite Marsh spa, una polizza convenzione con la compagnia Carige Assicurazioni spa, studiata per rispondere alle specifiche esigenze e tipologie di rischio proprie della figura di perito industriale. Sempre con la Marsh la convenzione stipulata dei geometri che punta non solo a tutelare l’ordinaria attività di progettazione ma aggiunge anche altre materie di stretta competenza dei professionisti. di Benedetta Pacelli