Il presidente nazionale Sna si è rivolto al ministero delle finanze per chiedere chiarimenti in merito all’utilizzo del denaro contante nelle operazioni di incasso dei premi assicurativi. Come noto, il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ai fini della normativa antiriciclaggio, ha abbassato la soglia di rilevanza per il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore a 999,99. «Questa significativa riduzione del limite di utilizzo del contante (precedentemente fissato a 2500) ha avuto conseguenze importanti nelle operazioni di incasso premi riferite soprattutto alle polizze auto», sottolinea Demozzi, che prosegue: «Le singole mandanti hanno diramato alle rispettive reti distributive indicazioni procedurali totalmente diverse, anche se riferite a casi e situazioni identiche».

Vi è una compagnia, per esempio, che non intende consentire l’uso del denaro contante nemmeno in caso di frazionamento del premio qualora le rate siano singolarmente inferiori al limite previsto, laddove altre imprese hanno indicato di essere favorevoli alla possibilità di ricevere pagamenti in contanti per premi frazionati singolarmente di importo inferiore alla soglia. Ma non è tutto: difformità interpretative si riscontrano anche nel caso di pagamento di più polizze in uno stesso giorno. Per alcune compagnie, infatti, non è ammissibile nemmeno frazionare in più giorni il pagamento in contanti di polizze singolarmente sotto soglia, indicando in sette giorni il periodo in cui le operazioni si cumulerebbero superando il limite. Altre compagnie, viceversa, ritenendo che il limite vada riferito a singola transazione, autorizzano al pagamento in contanti. «Considerando che per il settore dell’intermediazione assicurativa esistono già delle limitazioni all’uso del denaro contante, da tempo disposte dall’Isvap», conclude il presidente Sna, «abbiamo chiesto al ministero che la soglia per il trasferimento di contante nel settore assicurativo non venga abbassata o, perlomeno, che siano immediatamente diramati i chiarimenti necessari alla corretta interpretazione della norma».