L’istituzione, da parte dei comuni previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada abrogato) non comporta l’assunzione, da parte del gestore, dell’obbligo di custodire i veicoli se l’avviso di “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1, 1327 c.c.) perché l’esclusione dell’obbligo di custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali, ad esempio, l’adozione, rispettivamente, di recinzioni, di dispositivi di controllo anche tramite personale, di speciali modalità di accesso e di uscita) per ritenere ipso facto predicabile un obbligo della custodia, potendo tali modalità costituire null’altro che organizzazione della sosta, con la conseguenza che il  gestore/concessionario del comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

Cassazione Civile, sez. un., 28 giugno 2011, n. 14319