di Patricia Mitrotti Perugia Nicola Mondelli Luciana Benincaso Viterbo Nicola Mondelli Silvana Pietrunt 

Vorrei sapere se le notizie contenute in un articolo pubblicato su ItaliaOggi del 13 dicembre 2011 sono ancora attuali.

In particolare quelle relative alla possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata potendo fare valere, entro il 2015, almeno 57 anni di età e 35 di contribuzione e all’applicazione delle norme in vigore prima del 6 dicembre 2011 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti da tali norme per accedere, a partire dal 1° settembre 2012, alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Chiedo inoltre se c’è la possibilità di pensione anticipata per chi assiste un disabile (personale della scuola). Io, infatti, da più di 25 anni, seguo mia sorella invalida al 100%.

 

Confermo l’attualità di quanto pubblicato il 13 dicembre 2011. Ribadisco che è possibile per le donne accedere alla pensione anticipata con solo 57 anni di età e 35 di contributi, ma a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo. All’ultima sua domanda la risposta è negativa.

Resta per il 1952 la penalizzazione

Sono una docente della scuola secondaria. Allora già sollevato il problema se era legittimo mantenere in servizio persone che hanno 40 anni di contributi, considerati il massimo contributivo. La legge 133/2008 art. 72 dice che al compimento dei 40 anni c’è la risoluzione del contratto. Io sono nata nel 1952 e i 40 anni li faccio il 31 agosto 2012 e ho compiuto i 60 anni il 4 gennaio. Mi avete risposto che ero tra quelli sfortunati e che mi dovevo fare ancora un anno e uscire a settembre 2013 con l’1 per cento di penalizzazione. Si fare qualcosa e non subire supinamente questo sopruso?

 

Le confermo che non possedendo alla data del 31 dicembre 2011, anche se solo per quattro giorni, il requisito anagrafico di 60 anni che, unitamente all’anzianità contributiva ( 39 anni), le avrebbe consentito di beneficiare delle norme in vigore prima del 6 dicembre, potrà accedere al trattamento pensionistico anticipato solo a decorrere dal 1° settembre 2013 e subendo un punto di penalizzazione. In questi giorni in Parlamento c’è stato un tentativo, non andato a buon fine, di fissare al 31 agosto 2012 anziché al 31 dicembre 2011 il termine per maturare i requisiti richiesti per continuare a beneficiare delle norme in vigore prima del 6 dicembre 2011. Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 72, comma 11 della legge 133/2008 da lei citata nel quesito, si ha motivo di ritenere che debba essere modificata alla luce delle nuove disposizioni sui periodi massimi di contribuzione (per le donne 41 anni e 1 mese nel 2012, 41 e 2 mesi nel 2013).

In attesa del decreto, inidonei al loro posto

Sono una docente inidonea per motivi di salute e utilizzata in una biblioteca scolastica. Vorrei sapere se la legge 111/2011 è ancora in vigore, perché non ho fatto domanda per il passaggio Ata e quindi resterebbe la mobilità. Il decreto per la mobilità non è più stato emanato. Si rimane sui compiti che vengono assegnati oppure no?

 

In assenza del decreto che avrebbe dovuto essere emanato entro il 16 ottobre 2011 e che doveva definire le modalità e i termini per la presentazione della domanda di mobilità intercompartimentale e indicare i posti vacanti e disponibili presso le scuole e le altre pubbliche amministrazioni, nonché le qualifiche e i profili professionali previsti da queste ultime, la risposta alla sua domanda è semplice: gli inidonei continuano a svolgere i compiti e le mansioni loro assegnati.

I dubbi sulle modifiche al 2012

Nell’articolo del 20/12/2011 (novità su penalizzazioni pensionistiche del “salva Italia” relative alla pensione anticipata) si legge nella prima parte, riguardo le modifiche del dl 6 dicembre 2011, che per il trattamento pensionistico anticipato con meno 62 anni scatta la riduzione «sull’ammontare della quota calcolata con il sistema retributivo»_Più avanti, nel paragrafo «pensione anticipata» si legge «con età inferiore a 62 anni sono previste penalizzazioni relativamente alle anzianità contributive precedenti al 1/12/2012». C’è un refuso oppure non ho compreso la norma?

 

Nella fattispecie non c’è alcun refuso. Nell’articolo da lei citato non è presente la data del 1/12/2012. Nel paragrafo «pensione anticipata« si legge, infatti, il seguente periodo: «Sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 e non al 1/12/2012».

La pensione va al 2013 salvo scegliere il contributivo

Sono un dirigente scolastico, ho compiuto 58 anni il 7 ottobre 2011, alla data del 31 agosto 2012 avrò maturato un servizio pari a 40 anni 6 mesi e 7 giorni. Chiedo: esistono le condizioni per andare in pensione? Se si, percepirò la pensione dall’1/9/2012? Quali i tempi per la riscossione della liquidazione?

 

Non potendo fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità (60 anni di età) o di vecchiaia (61 anni di età), potrà accedere al trattamento pensionistico anticipato dal 1° settembre 2013. Possiede comunque i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dal 1° settembre 2012 (almeno 57 anni di età e 35 di contribuzione) ma a condizione che opti per il sistema contributivo.