Nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010), che, all’art. 5, comma 1, lettera b), modifica il Codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza.

In materia di contratti rc auto, la legge comunitaria, ha abrogato l’articolo 67 – duodecies, paragrafo 5, lettera c), del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nella parte in cui dispone che “il diritto di recesso non si applica ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali si sia verificato l’evento assicurato”.

L’abrogazione fa seguito ad una procedura di infrazione aperta a suo tempo nei confronti dell’Italia  dalla Commissione Europea. Quest’ultima infatti ha sostenuto che  la direttiva n. 2002/65/CE non era stata recepita correttamente dalla citata normativa nazionale.

La normativa nazionale di recepimento, infatti, oltre a negare il diritto di recesso con riferimento ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti (già previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE), esentava dal diritto di recesso anche i contratti di assicurazione rc auto, per i quali si fosse verificato l’evento assicurato.

Il Governo Italiano, di concerto con il mercato assicurativo, ha tentato di difendere la coerenza dell’impianto normativo nazionale, osservando che se l’assicurato avesse ancora il diritto di recedere da un contratto di assicurazione dopo il sinistro, sarebbe in grado di ottenere un rimborso completo per l’evento che si è verificato, a fronte di un irrisorio pro rata temporis del premio dovuto. Ciò comporterebbe altresì un evidente rischio di frode.

Questi argomenti tuttavia non sono stati ritenuti convincenti dalla Commissione che ha intimato all’Italia di adeguare la normativa.

Ne deriva che a seguito dell’abrogazione della disposizione in parola, anche nei contratti r.c. auto stipulati a distanza, il contraente avrà la possibilità di recedere nel termine di 14 giorni  dalla stipula del contratto (art. 67-duodecies comma 1), pur in presenza di sinistro.

Naturalmente in tali casi, l’impresa di assicurazione tratterrà la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto (art 67-terdecies, comma 1), ma gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte al danneggiato non risulteranno ripetibili (art 67-terdecies, comma 5).

Tale modifica, in vigore a partire dal 17 gennaio 2012, si applica tutti i contratti per i quali, a tale data,  il termine di “ripensamento” (cioè 14 giorni  dalla stipula del contratto) non sia ancora decorso.

Fonte: ANIA