Sono tre le principali novità, oltre a una più puntuale disciplina dei requisiti d’iscrizione, della parte dedicata ai Fondi per rischi e oneri e tfr dell’Oic 19: la rinuncia all’attualizzazione dei fondi per oneri contro il fenomeno infl ativo; le disposizioni in merito ai resi su prodotti e al recupero ambientale; l’aggiornamento delle previsioni in merito al tfr. L’attuale standard consente di attualizzare, qualora «si utilizzassero per la determinazione degli stanziamenti costi che tenessero conto delle previsioni di infl azione», il valore dei fondi per oneri: tale possibilità è stata depennata per la necessità di vagliare la compatibilità di tale procedi-mento matematico con le disposizioni civilistiche. Ben più interessante è l’introduzione di precise regole per i resi su prodotti e il recupero ambientale. La prima fattispecie si riferisce «all’obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti e a sostenerne il relativo costo»: la necessaria correlazione con i ricavi dell’esercizio, visto l’imprescindibile principio di competenza economica, imporrà allora di accantonare, contro addebito della voce A.1 del conto economico, la stima (anche con metodi statistici) degli oneri futuri da affrontare. La seconda, invece, riguarda la «copertura dei costi che la società stima di sostenere per danni cagionati all’ambiente, in seguito a contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse di norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro». Viene trattato, in particolare, il caso delle discariche: gli oneri di ripristino del suolo (ad esempio per ricopertura, monitoraggio e smaltimento del percolato) dovranno gravare sull’intero periodo di smaltimento dei rifi uti determinando l’addebito annuale in funzione del rapporto fra smaltito e capacità complessiva. In tema di trattamento di fi ne rapporto, le nuove regole recepiscono appieno gli effetti della riforma dell’istituto operata dalla Finanziaria 2007. Il trattamento contabile della «liquidazione» viene distinto a seconda che la società abbia o meno più di 50 dipendenti: nel primo caso, infatti, il tfr maturato successivamente al 31 dicembre 2006 seguirà, salvo adesione facoltativa ai fondi di previdenza complementare, la tradizionale disciplina dell’art. 2120 c.c.; nel secondo, invece, il fondo post 2006 sarà sostituito dal debito per quanto non ancora versato (all’Inps o ai fondi di previdenza complementare) alla data di fi ne esercizio.