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| 8 febbraio 2010 |
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Tutela contro
frodi e disservizi, microimprese parificate ai consumatori Le deroghe riguardano le disposizioni sui rimborsi e sulla irrrevocabilità degli ordini di pagamento. Ma chi appartiene alla categoria della microimpresa? La definizione viene data dallo stesso decreto in esame mediante rinvii alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della commissione, del 6 maggio 2003, e a un decreto del ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/Ce. Nella raccomandazione europea una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Secondo la raccomandazione, l'organico si misura in unità di lavoro per anno (Ula), e cioè in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di Ula. Non vengono contati gli apprendisti, gli studenti in formazione professionale, e il personale in maternità. La raccomandazione chiarisce che la definizione delle microimprese non è vincolante se non in alcune materie, come gli aiuti di stato, l'attuazione dei fondi strutturali o i programmi comunitari. All'interno del decreto sui servizi di pagamento la definizione consente di far rientrare nell'orbita delle tutele contro le frodi e disservizi anche soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche le microimprese possono fruire delle disposizioni relative alle responsabilità dell'istituto di pagamento, al risarcimento dei danni, alla disciplina contrattuale sui tempi dei pagamenti e delle valute. L'avvicinamento delle microimprese ai consumatori non è automatico. Anzi nella legislazione la regola è spesso quella di differenziare la posizione delle persone fisiche rispetto a quella del soggetto imprenditoriale, anche se di ridotte o ridottissime dimensioni. L'estensione operata dal decreto in commento può spiegarsi con ragioni di carattere economico: la posizione della impresa piccolissima, quanto a forza contrattuale, è simile se non identica alla singola persona fisica, piuttosto che alla grande impresa. L'estensione non può, tuttavia, essere generalizzata anche ad altri ambiti (come per esempio quello delle clausole vessatorie). © Riproduzione riservata |