8 febbraio 2010

Il contante? Roba da numismatici

Pagine a cura di Antonio Ciccia


Al traguardo il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2007/64


Arrivano moneta elettronica e nuovi istituti oltre alle banche

Pagare il giornale o il biglietto del cinema senza usare banconote o monete, usando magari il cellulare. La rivoluzione dei sistemi di pagamento viaggia con l'elettronica, che fa sbarcare sul mercato dei servizi di pagamento nuove imprese, diverse dai tradizionali intermediari finanziari (per esempio gli operatori di telefonia). Più moneta elettronica, certo, ma con la maggiore sicurezza per il cliente e rimborso a carico degli intermediari dei pagamenti non autorizzati. E con una particolarità. Non sono tutelati solo i consumatori, ma anche le microimprese, che vengono equiparate agli utenti contro le frodi e i disservizi.

È arrivato al traguardo il recepimento della direttiva europea 2007/64/Ce, disposto nella legge comunitaria 2008. In concreto viene incentivato l'uso di mezzi di pagamento non cartacei: sarà possibile, esemplificando, poter utilizzare le ricariche del cellulare non solo per telefonare o mandare sms, ma pagare inviando l'ordine di pagamento al venditore abilitato. Con le nuove disposizioni, comunque aumenterà l'offerta di carte e servizi di moneta elettronica visto che a erogarli potranno essere gli istituti di pagamento, società che in base a dei requisiti vedranno riconosciuto da Banca di Italia la possibilità di operare. Ma vediamo quale può essere l'impatto del nuovo sistema, omogeneo nell'Unione europea.

L'effetto più diffuso potrebbe essere quello di non dovere tenere un portamonete in tasca. Il decreto legislativo, infatti, disciplina i cosiddetti micropagamenti, di importo fino a 30 euro. Si pensi a situazioni quotidiane come il pagamento di un biglietto a teatro o anche un mezzo di trasporto. Con la moneta elettronica non si dovranno utilizzare monete metalliche o banconote: basterà usare una carta da avvicinare a un apposito lettore o anche il telefonino A una maggiore comodità corrisponde, però, un minore livello di tutela (per esempio non si dovrà digitare nessun codice pin) e occorrerà stare a vedere quanto si dovrà pagare di commissione per il servizio. Con riferimento ai gestori del servizio il decreto apre agli istituti di pagamento, che vanno ad affiancarsi agli intermediari finanziari tradizionali e agli Istituti di moneta elettronica (Imel). Così anche gli operatori di telefonia mobile possono legittimamente prestare servizi di pagamento. In generale il servizio si basa su un «contratto quadro» tra istituto e cliente, nel quale è definita la disciplina delle operazioni di pagamento. Il contratto dovrà comunque essere improntato alla massima sicurezza (attenuata, però, per i micropagamenti). Innanzi tutto i sistemi di pagamento si basano sul consenso del pagatore. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata. Nella stessa ottica e allo scopo di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, si possono concordare limiti di spesa per le operazioni. Inoltre (articolo 11) la banca o comunque in generale il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione non autorizzata. Certo l'intermediario può sospendere il pagamento se sospetta la frode ai suoi danni e ha comunque il diritto di rivalsa se riesce a provare che l'operazione era stata regolarmente autorizzata. Ancora, per quanto riguarda la sicurezza, l'utente deve dare comunicazione dei pagamenti non autorizzati alla banca o comunque all'intermediario non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. Tra l'altro la mancanza di diligenza del pagatore può portare a una sua responsabilità per utilizzo non autorizzato degli strumenti e dei servizi di pagamento (articolo 12): il decreto prevede un concorso alle perdite fino a 150 euro, e senza limiti, invece, nel caso di condotta fraudolenta.

È incentivato, si diceva, l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante in quanto sono applicabili sconti sulle spese da addebitare per le operazione e si favorisce la moneta elettronica e degli strumenti di pagamento prepagati. L'utente deve essere tutelato anche nel caso in cui non voglia utilizzare gli strumenti di pagamento innovativi. Ciò in quanto è fatto divieto di inviare alla clientela strumenti di pagamento non richiesti. Il decreto precede una responsabilità per la banca o l'intermediario della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, con obbligo di rimborso (in caso di inadempimento) al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento; a ciò si aggiunge la possibilità di risarcimento ulteriore per i danni maggiori. Vi sono comunque alcuni limite alla responsabilità della banca: caso fortuito o forza maggiore e i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Il decreto si preoccupa anche della privacy degli utenti. Con un apposito articolo (29) i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento vengono autorizzati a trattare dati personali necessari a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti, sempre nel rispetto del codice della privacy (dlgs 196/2003).

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