30 aprile 2005

In Gazzetta Ufficiale il dm che istituisce la Cassa per atleti, dirigenti e tecnici.

Assicurazione per i dilettanti

Polizza anti-infortuni per chi fa attività sportiva

Nasce Sportass, la cassa assicuratrice contro gli infortuni degli sportivi dilettanti. Obbligatoria per i tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici, tutela le conseguenze degli infortuni (anche in itinere) nello svolgimento di attività sportive. L'assicurazione vale per il mondo intero e prevede il risarcimento per morte (75 mila euro) o invalidità permanente (un indennizzo per gradi fino al 35% altrimenti rendita). Il premio, che varia per fasce di rischio (i calciatori agonistici pagano 16 euro, i piloti 550), è pagato tramite le organizzazioni sportive quale condizione essenziale di rilascio della tessera associativa. Le novità sono previste dal decreto interministeriale (attività culturali, finanze e lavoro) 17 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28 aprile.
La Sportass. Tecnicamente si chiama ´cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi'; in sigla Sportass. Cura l'assicurazione, obbligatoria, degli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle federazioni sportive nazionali. Restano fuori gli sportivi professionisti dipendenti i quali, ai sensi dell'articolo 6 del dlgs n. 38/00, vanno obbligatoriamente assicurati all'Inail.

L'assicurazione. La tutela della Sportass non dipende dall'età degli assicurati, ed è valida per il mondo intero, a patto che le attività o funzioni sportive siano svolte nelle occasioni e circostanze previste da regolamenti, calendari e accordi delle organizzazioni sportive nazionali. L'assicurazione è operativa anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, anche come passeggeri e in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività sportiva.

Le tutele. L'assicurazione riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti durante e a causa di svolgimento di attività sportive, allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. Per infortunio si intende l'evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o delle funzione esercitata, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o invalidità permanente.

Le prestazioni. La Sportass garantisce le seguenti prestazioni: in caso di morte dell'assicurato, un capitale di 75 mila euro, con limite catastrofale di 2 milioni e 500 mila euro (se ci sono più sportivi coinvolti e si raggiunge il limite nel risarcimento, l'importo erogato sarà proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti); in caso di invalidità permanente, erogazione all'assicurato per l'intera durata della vita di 6 mila euro annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% e di 9 mila euro annui per invalidità superiori. Se, invece, l'invalidità è di grado inferiore viene liquidato un indennizzo in unica soluzione.


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