25 ottobre 2008

Da Abia e Ania la bozza di linee guida che riguardano chiusura, portabilità e rottamazione

Il mutuo si trascina l'assicurazione

E se il cliente estingue la polizza gli tocca il premio pagato

Il mutuo portabile si trascina dietro la polizza assicurativa accessoria. A meno che il cliente non scelga di estinguere la polizza e allora si restituisce il premio pagato relativo a periodi non più oggetto di copertura. La restituzione del premio vale anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Mentre in caso di rinegoziazione l'assicurazione continua invariata: a scadenza originaria se il mutuo è ancora in piedi si può procedere a rinegoziare la polizza con la stessa compagnia o a stipulare una assicurazione con una nuova compagnia. Questo il contenuto della bozza di Accordo Abi-Ania sulle polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti.

L'accordo banche – assicurazioni era il necessario corollario delle modifiche intervenute in questi anni in materia di mutui a partire dal decreto Bersani.

Le fattispecie prese in considerazione nell'accordo in commento sono tre: estinzione anticipata del mutuo, portabilità o rottamazione del mutuo e rinegoziazione del finanziamento.

In tutti questi casi ci si è chiesto che fine fa l'assicurazione collegata al mutuo. L'assicurazione copre il rischio del mancato pagamento del mutuo e garantisce la banca e dà sicurezza al mutuatario e ai suoi familiari, che hanno la garanzia di tenersi la casa.

Estinzione anticipata

L'articolo 7 del dl n. 7/2007, ha previsto l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari senza clausole penali.

In questo caso la banca propone due opzioni. La prima prevede, se all'estinzione corrisponde un nuovo mutuo con un'altra banca, la continuazione della copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite e il debitore indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio.

La seconda ipotesi è l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. La banca deve restituire al cliente, sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Il calcolo dell'importo da restituire si calcola in base agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura e del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Per motivi di trasparenza il conteggio dell'importo rimborsato è consegnato al cliente.

Rottamazione del mutuo

L'articolo 8 del dl n. 7/2007 ha introdotto disposizioni sulla portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e sulla surrogazione.

Anche in questo caso scattano due possibilità per il mutuo accessorio.

Una prima opzione è la continuazione della polizza assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante originario a quello subentrante).

La seconda possibilità è l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. A ciò segue la restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si usano i meccanismi di calcolo e le precauzioni sulla trasparenza visti per l'estinzione anticipata.

Rinegoziazione

del mutuo

L'articolo 3 del dl n. 93/2008, la possibilità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

In questo caso, il mutuo non subisce alcuno stop e conseguentemente la copertura assicurativa continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine di scadenza originaria del contratto di mutuo o al momento della rinegoziazione dello stesso, la copertura assicurativa può essere integrata per gli anni di rimborso del debito residuo relativo al conto di finanziamento accessorio mediante un nuovo contratto stipulato anche con altra impresa di assicurazione tramite la modifica del contratto già in corso con l'impresa di assicurazione originaria alle nuove condizioni da concordare tra le parti.

Informativa

Per i nuovi contratti assicurativi accessori a finanziamenti, al cliente deve essere data informativa sull'entità dei costi a suo carico, con indicazione della quota parte percepita dal mutuante collocato.

Efficacia

delle linee guida

L'accordo relativo alle polizze assicurative connesse a mutui è consigliato, ma non è vincolante per banche e assicurazioni libere di scegliere soluzioni diverse.

ASSINFORM Srl -