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| 23settembre 2008 |
Vittime della strada, il risarcimento fa il bis Vittime della strada, il risarcimento fa il bis. Dev'essere liquidato sia il danno morale personale, «soggettivo», sia quello per la perdita del familiare, cosiddetto «parentale». Due voci, dice la Cassazione con la sentenza n. 23725 del 16 settembre 2008, che non si sovrappongono e che vanno liquidate secondo specifici limiti individuati in sentenza. «Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale», ha motivato la terza sezione civile, «in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto in favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione del risarcimento». Non solo. «Tuttavia», ecco il primo paletto fissato dal Collegio di legittimità, «essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento». Nell'enunciare questo principio che può avere il risvolto pratico di far lievitare il risarcimento del danno in favore delle famiglie delle vittime della strada, la Cassazione, vertendo uno dei due ricorsi (quello della compagna) sul quesito se vada risarcito il convivente, ha dato risposta positiva precisando, fra l'altro, che va provata la stabile convivenza e la comunione di spirituale fra le due persone. In particolare, si legge in sentenza, «il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto (con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale) anche al convivente more uxorio del defunto, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale». Nel caso sottoposto all'esame dei giudici di «Piazza Cavour» è stato accordato solo il risarcimento del danno al figlio della vittima e non alla donna che diceva di essere la convivente. Non aveva dimostrato, secondo i magistrati, «la relazione tendenzialmente stabile».
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