Nella rubrica "Assinews risponde" si darà risposta esclusivamente ai quesiti degli abbonati ad ASSINEWS, che abbiano i seguenti requisiti:
-devono riguardare un solo argomento;
-devono essere brevi e posti in maniera chiara e lineare: poche righe di spiegazione ed eventuale documento allegato contenente ad es. le clausole contrattuali ecc. un solo quesito da formularsi con domanda precisa e breve;
-devono riguardare aspetti generali ed astratti della materia assicurativa e non specifiche consulenze su sinistri,contenziosi, ecc. ( che ci possono essere sottoposte in via riservata come tali e per le quali formuleremo eventualmente un preventivo).
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Rami danni
Sinistro da incendio riconducibile alla responsabilità del conduttore della cosa locata
29/02/2012
Esiste un ristorante assicurato sia dal proprietario con capitali capienti che dall'inquilino con capitali sottoassicurati per conto di chi spetta.
Avviene il sinistro, le cui cause a detta dei vigili del fuoco, sono zampilli usciti dalla canna fumaria installata dall'inquilino del forno.
Danno: euro 220.000,00
la compagnia del proprietario paga 150.000,00, quella dell'inquilino per la sottoassicurazione 70.000,00.
Dopo aver pagato, la compagnia del proprietario chiede all'inquilino i 150.000,00. Può farlo? E l'inquilino può fare intervenire la sua compagnia? Se si, in che parte?
Il caso evidenziato dal nostro abbonato richiama, secondo la descrizione riportata, un tipico caso di sinistro da incendio riconducibile alla responsabilità del conduttore della cosa locata.
In tale prospettiva, se l’interesse all’assicurazione che ha determinato la stipulazione della polizza è quello relativo alla relazione di proprietà – nel senso giuridico – con il bene assicurato, si ritiene che l’azione di cui all’art.1916 del codice civile (azione di surroga) possa essere esercitata nei confronti del conduttore.
In buona sostanza, tale qualificazione dell’interesse assicurato non potrebbe attribuire la qualifica di “assicurato” a chi sia diverso dal proprietario.
Naturalmente, in tali frangenti sarebbe stato opportuno (e più appropriato) inserire nella polizza la clausola di “rinuncia all’azione di surroga” di cui alla norma sopra citata, volgarmente spesso definita come “rinuncia alla rivalsa”.