Assicurato è un agente di assicurazioni, terzo danneggiato è la compagnia mandante a causa di un fatto doloso commesso da un collaboratore dell'agente (che è stato revocato per giusta causa in seguito a tale fatto).
La polizza prevede espressamente la copertura per questo genere di evento. La mandante si rifiuta di discutere del sinistro con la compagnia assicuratrice, adducendo quale motivazione la clausola del mandato agenziale che prevede la responsabilità specifica e diretta dell'agente per il fatto commesso dalle persone di cui deve rispondere, e quindi chiede direttamente a costui - con una formale messa in mora - di pagare la somma dovuta.
L'agente comunica alla mandante (che ovviamente ne era a conoscenza) di aver denunciato il sinistro sulla propria polizza R.C. professionale; il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice propone alla mandante una transazione, contestando in parte le ragioni che hanno determinato il calcolo della somma richiesta. La mandante, per tutta risposta, effettua una nuova messa in mora dell'Agente e - oltre a non accettare l'offerta transattiva - ribadisce a costui che con la compagnia assicuratrice non vuole avere a che fare.
Se l'agente dovesse autonomamente decidere di pagare e di gestire il sinistro con la mandante (nei confronti della quale non ha, ovviamente, grandi possibilità di "alzare la voce") rischierebbe di far decadere le garanzie di polizza, che prevedono espressamente che il sinistro debba essere gestito dalla compagnia assicuratrice, la quale si sostituisce all'assicurato nella gestione dello stesso tanto in sede giudiziale, quanto in sede stragiudiziale.
La domanda è la seguente: sarebbe corretto da parte dell'agente intimare alla propria compagnia assicuratrice di tenerlo indenne dalla richiesta della mandante fissando un termine per l'adempimento dell'obbligazione contrattuale derivante dalla polizza? In quale modo sarebbe possibile contestare alla mandante il rifiuto di voler trattare la gestione del sinistro con la compagnia assicuratrice?
La complessità del caso posto richiederebbe una più completa disamina di tutta la documentazione e delle circostanze ad esso relativo; nei limiti dello spazio concesso da questa rubrica, ci limiteremo a svolgere in breve alcune considerazioni necessarie ad argomentare la risposta al quesito postoci.
Innanzitutto è necessario rammentare che, salvo specifiche disposizioni di legge o pattuizioni contrattuali , la stipulazione di una polizza assicurativa non ha alcuna influenza sulla situazione giuridica riguardante i rapporti dell’assicurato con soggetti “terzi”.
Questa è la tipica situazione del “terzo danneggiato” il cui diritto al risarcimento del danno non può che essere esercitato nei confronti del preteso responsabile: la gestione della vertenza che, appunto, l’assicuratore svolge in applicazione del relativo patto di polizza, è quindi un fatto che il terzo danneggiato può legittimamente disconoscere. Fatta questa premessa e tenuto presente che non ci risulta possa esistere uno strumento giuridicamente coercitivo che imponga al predetto terzo danneggiato di trattare con l’assicuratore del preteso responsabile, per il caso proposto gli consiglieremo:
- di valutare con i propri consulenti legali l’adozione di possibili rimedi giudiziari a fronte di eventuali ingiustificati rifiuti del danneggiato di pervenire ad una giusta soluzione transattiva;
- nel contempo, di constatare formalmente all’assicuratore l’impossibilità di porre in essere un’utile gestione della vertenza per un fatto non imputabile all’assicurato, il quale procederà in proprio alla gestione;
- sempre allo stesso tempo, di confermare all’assicuratore il proprio diritto ad essere tenuto indenne dal danno e dalle relative spese di gestione della controversia, quando sarà definita.