Il quesito dal nostro abbonato deve essere necessariamente suddiviso in due questioni principali, una attinente al profilo della responsabilità civile, l’altra riguardante la portata della garanzia assicurativa in essere per il caso di specie.
Compatibilmente con lo spazio concesso da questa rubrica, tratteremo le questioni limitandoci ad un generale inquadramento, osservando quanto segue:
- circa la responsabilità civile, l’esistenza della “manleva” contenuta nell’atto d’iscrizione non vale di per se’ ad eliminare o limitare la responsabilità dell’Associazione per le sue proprie responsabilità di soggetto organizzatore; inoltre, è bene rammentare che se l’Associazione è di tipo “non riconosciuto”, qualsiasi soggetto che per essa abbia agito risulta essere personalmente responsabile con il proprio patrimonio;
- sul punto della garanzia assicurativa, non disponendo di copia della polizza, ci limitiamo in questa sede a sottolineare che la piena efficacia della copertura deve essere “in primis” verificata con un’adeguata “descrizione del rischio” e corrispondente formulazione contrattuale dell’ ”oggetto dell’assicurazione”, oltre all’estensione della qualifica di “assicurato” per le persone fisiche che agiscono per conto dell’Associazione (vedasi considerazione fatta al punto precedente); da tener presente, altresì, che normalmente le polizze RC verso terzi escludono i danni da furto.