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Informazioni

Nella rubrica "Assinews risponde" si darà risposta esclusivamente ai quesiti degli abbonati ad ASSINEWS, che abbiano i seguenti requisiti: -devono riguardare un solo argomento;
-devono essere brevi e posti in maniera chiara e lineare: poche righe di spiegazione ed eventuale documento allegato contenente ad es. le clausole contrattuali ecc. un solo quesito da formularsi con domanda precisa e breve;
-devono riguardare aspetti generali ed astratti della materia assicurativa e non specifiche consulenze su sinistri,contenziosi, ecc. ( che ci possono essere sottoposte in via riservata come tali e per le quali formuleremo eventualmente un preventivo).
L'abbonato che formulerà il quesito riceverà in anteprima per e-mail la risposta.
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Rami danni Responsabilità per incidenti in occasione di eventi sportivi 22/09/2011

Volevo gentilmente sapere se l’organizzatore dell’evento ( torneo di calcio a7) è responsabile di eventuali incidenti che si verificano in partita. Si tratta di giocatori maggiorenni e che nel modulo d’iscrizione ( per il singolo giocatore ) e specificato “ Con la presente si solleva l’organizzatore dell’evento da eventuali incidenti, e o furti accaduti durante lo svolgimento dell’iniziativa.

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Il quesito dal nostro abbonato deve essere necessariamente suddiviso in due questioni principali, una attinente al profilo della responsabilità civile, l’altra riguardante la portata della garanzia assicurativa in essere per il caso di specie.
Compatibilmente  con lo spazio concesso da questa rubrica, tratteremo le questioni limitandoci ad un generale inquadramento, osservando quanto segue:
-  circa la responsabilità civile, l’esistenza della “manleva” contenuta nell’atto d’iscrizione non vale di per se’ ad eliminare o limitare la responsabilità dell’Associazione per le sue proprie responsabilità di soggetto organizzatore; inoltre, è bene rammentare che se l’Associazione è di tipo “non riconosciuto”, qualsiasi soggetto che per essa abbia agito risulta essere personalmente responsabile con il proprio patrimonio;
-  sul punto della garanzia assicurativa, non disponendo di copia della polizza, ci limitiamo in questa sede a sottolineare che la piena efficacia della copertura deve essere “in primis” verificata con un’adeguata “descrizione del rischio” e corrispondente formulazione contrattuale dell’ ”oggetto dell’assicurazione”, oltre all’estensione della qualifica di “assicurato” per le persone fisiche che agiscono per conto dell’Associazione (vedasi considerazione fatta al punto precedente); da tener presente, altresì, che normalmente le polizze RC verso terzi escludono i danni da furto.

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