Un nostro cliente, ha in corso polizza sanitaria con la compagnia X, che disdetta la polizza in corso da dodici anni, in modo irregolare per settembre 2010.
Contestata l'irregolarità, il cliente paga regolarmente la prima rata semestrale di premio da settembre a marzo.
Per la seconda rata semestrale, a marzo, la compagnia, rifiuta il pagamento del premio, respingendo il bonifico per più volte, fino a quando dopo l'intervento di un legale, il pagamento del premio va a buon fine.
Nel frattempo sono trascorsi 60 gg, ed il cliente tramite il suo legale chiede alla compagnia la proroga del periodo di assicurazione dei 60 giorni persi, visto che deve sottoporsi ad intervento chirurgico molto impegnativo. La compagnia rifiuta. Chi ha ragione?
Basandoci unicamente su quanto esposto dal nostro abbonato, senza prendere visione alcuna della polizza e dei documenti relativi alla diatriba sull'efficacia della disdetta e del successivo pagamento del premio, riteniamo che la polizza sia regolarmente in essere, mentre esprimiamo il dubbio circa il diritto ad ottenere una proroga della durata corrispondente al numero dei giorni necessario all' "accettazione" del pagamento della seconda rata del premio.
Infatti:
- la polizza è da considerarsi regolarmente in essere, vista l'asserita ed implicitamente riconosciuta "irregolarità" della disdetta, tant'è che l'assicuratore non risulta aver eccepito rispetto alcunchè per l'incasso della prima rata di premio semestrale, successiva alla scadenza cui la disdetta avrebbe dovuto riferirsi;
- la seconda rata semestrale non costituisce un pagamento autonomo, bensì una pura rateazione del premio, in applicazione al principio di "unicità" dello stesso: la vicenda riguardante l'atteggiamento dell'assicuratore nell'incassarlo, non può portare ad un'automatica proroga della polizza di un pari periodo, a meno che non si sostenga essere avvenuta una nuova stipulazione della polizza, con la corrispondente perdita della continuità delle garanzie nel lasso di tempo tra l'avvenuto pagamento della rata del premio e l'accettazione dello stesso.
Occorre oltretutto ricordare che a mente dell'articolo 1901 del codice civile, il mero mancato pagamento del premio din una polizza "ramo danni" non comporta la risoluzione del contratto, ma la sola sospensione dell'efficacia delle garanzie assicurative ivi previste.