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Nella rubrica "Assinews risponde" si darà risposta esclusivamente ai quesiti degli abbonati ad ASSINEWS, che abbiano i seguenti requisiti: -devono riguardare un solo argomento;
-devono essere brevi e posti in maniera chiara e lineare: poche righe di spiegazione ed eventuale documento allegato contenente ad es. le clausole contrattuali ecc. un solo quesito da formularsi con domanda precisa e breve;
-devono riguardare aspetti generali ed astratti della materia assicurativa e non specifiche consulenze su sinistri,contenziosi, ecc. ( che ci possono essere sottoposte in via riservata come tali e per le quali formuleremo eventualmente un preventivo).
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Intermediari Regole di comportamento - adeguatezza 20/06/2013

Mod. 7A e 7B: è possibile l’archiviazione ottica dei documenti per cliente e non per polizza, salvo poi cambiarlo nel momento in cui si verificano modifiche relative al contenuto degli stessi?
In alternativa, la dichiarazione del cliente che ha ricevuto 7A, 7B, privacy di agenzia, privacy compagnia e adeguatezza, può essere sostitutiva di tutti i documenti?
In particolare l’adeguatezza è un documento in cui si attesta se il contratto è o non è adeguato e il cliente ne prende atto, anche questo potrebbe essere sostituito dalla suddetta dichiarazione?

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Tutti i documenti facenti parte dell’informativa precontrattuale, inclusi i modelli 7A e 7B, non devono essere singolarmente sottoscritti per ricezione dal contraente, bensì è sufficiente che egli sottoscriva una dichiarazione riassuntiva di aver ricevuto tutti i documenti prescritti.  Ciò emerge con chiarezza dall’art. 49, comma 3, del regolamento ISVAP (ora Ivass) n. 5/2006, a prescindere quindi da istruzioni di diverso tenore circolanti.

Quanto al modello 7B, i cui contenuti possono variare nel tempo, è bene archiviarne una copia recante la data della sua prima emissione e così per le eventuali edizioni successive in modo da poter documentare i periodi di riferimento.

Diversi sono invece gli obblighi riguardanti la procedura di verifica dell’adeguatezza del contratto offerto e quelli preordinati a documentare la sua avvenuta esecuzione. L’art. 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006 esige al comma 2 che l’intermediario acquisisca ogni informazione ritenuta utile ad accertare la conformità del contratto offerto alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente. Invero la disposizione menzionata non prevede che il contraente prenda atto dell’esito di tale procedura, sottoscrivendola, ma si ritiene che tale sottoscrizione, riportante gli estremi del contratto e la data, sia necessaria a tutte le parti in gioco, contraente, impresa di assicurazione e intermediario, a quest’ultimo per provare l’esecuzione della procedura a richiesta dell’ Organo di vigilanza.

Altrettanto dicasi negli altri due casi contemplati dai commi 4 e 5 dalla norma citata, ossia nel caso di rifiuto del contraente di rispondere alle domande occorrenti per la verifica dell’adeguatezza o nel caso di volontà manifestata  da costui di voler ugualmente sottoscrivere il contratto in tutto o in parte inadeguato alle sue esigenze, casi in cui la firma del contraente è espressamente richiesta.

La documentazione della avvenuta esecuzione della procedura di verifica dell’adeguatezza nei tre sbocchi appena descritti deve essere anche consegnata sottoscritta dall’intermediario al contrente, poiché non va dimenticato che tale procedura è stata prevista dal legislatore a tutela di quest’ultimo.

Non è consentito, perciò, di sostituire questa procedura con una semplice dichiarazione sottoscritta dal contraente nella quale egli afferma che il contratto offertogli è adeguato alle sue esigenze.

Infine l’intermediario può conservare tutta la predetta documentazione con le relative sottoscrizioni mediante sistemi di archiviazione ottica. Lo ha espressamente affermato l’ISVAP in risposta ad uno dei tanti quesiti più frequenti sul proprio sito.

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