Arrivano anche dall’Isvap le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per l’antiriciclaggio nel settore assicurativo. Destinatari delle disposizioni sono le imprese di assicurazione con sede in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Ue, o terzo, autorizzate all’esercizio del ramo vita, nonché gli intermediari assicurativi che operano in Italia sempre nel ramo vita. Sembra proprio che questi soggetti dovranno mettersi al lavoro in fretta visto che il regolamento prevede, tra l’altro, l’istituzione di un’apposita funzione antiriciclaggio entro l’1 agosto. Ancora una volta a essere chiamati in causa sono ovviamente gli organi sociali, che in base alle singole competenze e responsabilità devono delineare le politiche aziendali e le misure organizzative necessarie. E così spetterà all’organo amministrativo individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi in materia, delineare un assetto di controlli interni organico e coordinato, approvare le procedure interne e i relativi aggiornamenti, nonché assicurare che venga approntato un idoneo sistema di flussi informativi verso gli organi sociali. Sarà invece l’alta direzione a doversi occupare, tra l’altro, dell’approvazione dei programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori. All’organo di controllo spetterà invece, tra le altre cose, il delicato compito di valutare l’idoneità delle procedure in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione delle informazioni nell’Archivio unico informatico, segnalazione delle operazioni sospette. Un richiamo specifico anche alle attribuzioni riservate all’Organismo di vigilanza di cui alla legge 231 del 2001 (laddove istituito), il quale è tenuto, in particolare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, a vigilare sull’osservanza delle norme sull’antiriciclaggio e a effettuare le comunicazioni prescritte dall’art. 52 del dlgs 231 del 2007. Ma la vera novità è l’istituzione (attraverso apposita delibera dell’organo amministrativo) di una funzione ad hoc, quella di antiriciclaggio appunto, con il compito specifico di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio. Alla medesima funzione è attribuito poi il compito di prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione, in relazione agli aspetti di sua competenza, e predisporre nei confronti degli stessi adeguati flussi informativi. Ma soprattutto alla neonata funzione è attribuito il delicato compito di concorrere a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio, anche attraverso la predisposizione di un documento (da tenere costantemente aggiornato) da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo, che riepiloghi responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Da un punto di vista strutturale, tale funzione potrà anche essere attribuita alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance o di risk management, il che la fa ufficialmente assurgere al rango di nuova funzione di controllo di secondo livello. (riproduzione riservata)