DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI

Se la lite è pretestuosa scatta il risarcimento del danno non patrimoniale. Le condotte processuali ingiustificate determinano un pregiudizio per il soggetto coinvolto che va ben oltre il semplice rimborso delle spese di lite. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20995 del 12 ottobre 2011 la quale ha riformato una sentenza emessa dal tribunale di Catanzaro. Il tribunale calabrese viene adito per la risoluzione di una controversia che finisce per rivelarsi pretestuosa. Il convenuto, oltre a risultare vittorioso nel processo, chiede di essere risarcito di tutti i danni patiti per essere stato coinvolto in un’inutile lite. La partecipazione al processo, infatti, comporta non solo un signifi cativo esborso di somme di denaro per coprire le spese del difensore, ma anche un insieme di incombenze che determinano, inevitabilmente, uno stress di non poco conto per gli interessati. Il giudice di merito, tuttavia, nega, nel caso in esame, una concreta ed effettiva esistenza di un danno derivante dal comportamento processuale dell’attore. Così, rigetta la domanda di risarcimento. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle richieste del convenuto, ribalta la decisione del giudice di primo grado e condanna il cittadino litigioso a risarcire la sua controparte processuale per tutti i danni da quest’ultima subiti. Quanto al danno patrimoniale, la Corte di legittimità chiarisce che questo non deve necessariamente essere quantifi cato con esattezza. Nei casi dubbi, infatti, sarà il giudice a stabilire una cifra adeguata alla luce del principio di equità. In ogni caso, i danni patrimoniali, derivanti dall’essere stati costretti a contrastare una ingiustifi cata iniziativa dell’avversario, non sono coperti dalla semplice condanna alla rimborso delle spese legali sostenute. Le ultime, infatti, hanno ad oggetto il rapporto cliente-difensore e non quello cliente-controparte, che deve rimanere distinto. Ai danni patrimoniali, dice la Corte, devono aggiungersi quelli non patrimoniali. Ciò in quanto i primi causano fi siologicamente i secondi i quali, a loro volta, si manifestano sottoforma di lesione dell’equilibrio psico-fi sico di chi si trova a doversi difendere contro domande temerarie. Il collegamento tra i danni patrimoniali e quelli non patrimoniali viene ricavato dalle massime di comune esperienza e dal principio, ormai costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, introdotto dalla nota legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto). I danni di cui si è detto spettano chi è stato chiamato a difendersi inutilmente, sia a chi ha dovuto confrontarsi con condotte difensive totalmente infondate e prive di giustifi cazione. Anche chi fa valere in giudizio le proprie ragioni, infatti, ha diritto a che il convenuto, nel difendersi, utilizzi argomenti seri e non meramente pretestuosi fi ni a se stessi. Il processo deve essere luogo di dibattito, anche aspro se necessario, ma fondato e costruttivo. Di conseguenza, difendersi al solo fi ne di prendere tempo, ostacolando l’esercizio dei diritti altrui, può avere, come unica e inevitabile conseguenza, il risarcimento di tutti i danni che si recano all’avversario.

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