Pagina a cura di Nicola Mondelli 

 

Si registrano ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle disposizioni contenute nella 7^ legge di salvaguardia e in quelle relative all’istituto dell’opzione donna, disposizioni che consentono di accedere al trattamento pensionistico in deroga alla normativa vigente.

L’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità con i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalle norme previdenziali previgenti l’entrata in vigore della «riforma Fornero», ed in particolare dall’articolo 24 del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazione dalla legge 214/2011, anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2011, continua ad essere consentito ad alcune categorie di lavoratori, anche per l’anno 2016, per effetto di quanto stabiliscono le disposizioni di cui ai commi da 265 e 270 dell’articolo 1 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208( 7^ legge di salvaguardia) e al comma 281 dello stesso articolo 1 (opzione donna).

Le istruzioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni, le tipologie dei lavoratori e i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia sono state fornite dal ministro dell’istruzione prima con la circolare prot. n. 40816 del 21 dicembre 2015 e successivamente con la nota pro. n.41637 del 30 dicembre 2015, dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 e dall’istituto nazionale della previdenza sociale con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016.

Tra le tipologie di lavoratori che possono chiedere di beneficiare della 7^ legge di salvaguardia e quindi accedere, nei limiti dei contingenti previsti (2.000 soggetti nel 2016), al trattamento pensionistico in deroga alle norme in vigore, ci sono anche i dirigenti scolastici, i docenti e il personale Ata che nel corso del 2011 fruivano di periodi di congedo straordinario retribuito per assistere figli con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001(nelle precedenti leggi di salvaguardia la facoltà era consentita anche ai soggetti che nel corso del 2011 avevano fruito dei permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 per assistere parenti in situazione di gravità).

Altra condizione per chiedere di fruire del beneficio è quella di avere maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico (1° settembre 2016), secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

Termini e modalità di presentazione della richiesta di accesso al beneficio

Il personale della scuola in possesso dei suddetti requisiti, se interessato a cessare dal servizio con effetto dal 1° settembre 2016, deve presentare la richiesta di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2016 alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante, utilizzando il modello disponibile sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.

L’istanza va trasmessa direttamente dall’interessato o dai soggetti abilitati (patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979) all’indirizzo di posta elettronica certificata della competente direzione territoriale del lavoro o all’indirizzo di posta elettronica o, in via alternativa, inviata tramite raccomandata A/R.

All’istanza va allegata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

Prorogata l’opzione donna

Il comma 281 dell’articolo 1 della legge 208/2015(legge di stabilità 2016) ha esteso, come riferito su Azienda Scuola di martedi 5 gennaio 2016, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico anticipato potendo fare valere almeno 57 anni e tre mesi di età e 35 di contribuzione, anche alle lavoratrici che hanno maturato predetti requisiti, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015.

Con la nota prot. 41637 del 30 dicembre 2015, il ministero dell’istruzione ha infatti precisato che anche le lavoratrici del comparto scuola potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di una età pari o superiore e 57 anni e tre mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 – non entro il 31 dicembre 2014 come indicato nella circolare prot. 40816 del 21 dicembre 2015 – a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo. L’istanza di dimissioni, per accedere alla pensione dal 1°settembre 2016, dovrà essere presentata tramite il sistema on line nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2016. Entro lo stesso periodo e su cartaceo l’interessata deve comunicare al dirigente scolastico la volontà di optare per la liquidazione secondo le regole di calcolo contributivo.

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