di Valerio Stroppa  

Via libera all’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Con il parere n. 3563/2014 il Consiglio di stato ha dato l’ok allo schema di decreto Mef che attua gli articoli 106, 112 e 114 del dlgs n. 385/1993 (Testo unico bancario).

Il dm, sul quale il ministero dell’economia ha condotto una consultazione pubblica, va collocato sullo sfondo del dlgs n. 141/2010, come modificato dal dlgs n. 169/2012. Tali provvedimenti hanno ridefinito i confini delle attività riservate agli intermediari finanziari, includendo anche la riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento in materia di crediti cartolarizzati (c.d. servicing). È stato poi previsto un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ed elenco speciale finora previsti, rispettivamente, agli articoli 106 e 107 del Tub. Nell’albo unico confluiranno anche i confidi di dimensioni maggiori e le agenzie di prestito su pegno. Una sezione separata del medesimo albo includerà invece le società fiduciarie controllate da una banca o aventi capitale non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le spa.

Come confermato dal dm, l’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui ai previgenti articoli 106 e 107 del Tub sarà sostituito da un nuovo procedimento di natura autorizzatoria, che trova la relativa disciplina nel residuo art. 107 del Tub e nelle disposizioni regolamentari che saranno emanate direttamente dalla Banca d’Italia.

Affinché Bankitalia conceda il proprio nullaosta, l’intermediario dovrà possedere alcuni requisiti: adottare forma giuridica di società di capitali, avere la sede legale e la direzione generale in Italia, rispettare le soglie di capitale versato e patrimoniali fissate dall’autorità di vigilanza, presentare un business plan e la struttura organizzativa unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, avere i requisiti di professionalità e onorabilità da parte di soci e manager. Banca d’Italia potrà negare l’autorizzazione quando dalla verifica di tali condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

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