di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)

Con il regolamento appena varato, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo (Ivass), d’intesa con Banca d’Italia e Consob, è tornata ancora una volta sul tema dell’antiriciclaggio nelle società di assicurazione, dettando una serie di disposizioni ad hoc circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte non solo delle imprese di assicurazione ma anche degli intermediari assicurativi. Destinatari delle disposizioni sono le imprese di assicurazione con sede in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Ue o terzo, autorizzate all’esercizio del ramo vita, nonché gli intermediari assicurativi che operano in Italia, sempre nel ramo vita. Come precisato dall’Authority, il regolamento dà attuazione alla decreto legislativo del 2007 che ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando tra l’altro i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’Ivass. A tal riguardo il contenuto del regolamento appare così coerente con l’esigenza di riordino della normativa sull’antiriciclaggio in ambito assicurativo, sviluppandosi in specifici dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite. Aspetto di non poco rilievo, vista la possibilità di nuovo conio concessa ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta. Ecco allora che per la prima volta la regolamentazione si mostra ispirata al principio di proporzionalità. L’obiettivo è quello di dare concreta attuazione alla facoltà delle stesse imprese assicuratrici di graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio). Tutto questo senza determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal regolamento.

In particolare, tra le novità più rilevanti troviamo l’inserimento, tra le figure da identificare, del beneficiario, soggetto non ricompreso nella definizione di cliente né di titolare effettivo. Su questo punto il regolamento detta una disciplina ad hoc. Altra novità di rilievo si trova nell’ampliamento dei destinatari, che il regolamento individua gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita di cui all’art. 2, comma 1 del codice delle assicurazioni inseriti nell’elenco annesso al Registro unico intermediari che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, qualora svolgano l’attività di agente o di mediatore di assicurazione. La previsione, precisa l’Ivass, di mero carattere interpretativo, rende esplicita la parificazione tra gli iscritti nel Rui e quelli iscritti nell’elenco allo stesso annesso.

La nuova disciplina entrerà in vigore dal 2015, abrogando la circolare Isvap 361 del 27 gennaio 1999. Questa folata di modifiche normative darà un contributo importante nel rafforzamento degli standard minimi di organizzazione e vigilanza in materia di antiriciclaggio nel settore assicurativo, ma è necessario che le nuove indicazioni siano sempre modulate in relazione alle dimensioni e alla diversa attività delle imprese assicurative, oltre che dello specifico settore di attività.