Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS Rischia l’arresto il medico competente che non istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio con riferimento ai singoli lavoratori. È entrato in vigore il 25 agosto il decreto 9 luglio 2012 che individua i contenuti della cartella sanitaria e le modalità di trasmissione annuale al servizio sanitario da parte dei medici competenti, come previsto dall’articolo 40 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008). Per un anno, tuttavia, vigerà un periodo transitorio che sposta la scadenza del termine della prima trasmissione dei dati (relativi al 2012) dal 31 marzo (termine ordinario) al 30 giugno 2013, e sospende la sanzione a carico dei medici inadempienti (da 1.000 a 4 mila euro). Il medico competente. Il T.u. sicurezza defi nisce «medico competente» il medico in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso T.u., nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare (sempre con il datore di lavoro) ai fi ni della valutazione dei rischi. In primo luogo, dunque, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fi ni della programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro. La sorveglianza sanitaria. Il medico competente, inoltre, deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, attraverso protocolli sanitari defi niti in funzione dei rischi specifi ci e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifi ci più avanzati. A tal fi ne, deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Alla cessazione dell’incarico professionale, è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (dlgs n. 196/2003), e con salvaguardia del segreto professionale. Mentre alla cessazione del rapporto di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, e deve fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella di rischio e sanitaria va conservata, nel rispetto della privacy, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del T.u. Il medico è tenuto ancora a fornire informazioni ai lavoratori sul signifi cato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. È tenuto a fornire, ma dietro richiesta, le informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Al termine delle visite dovute alla sorveglianza sanitaria è tenuto a informare ogni lavoratore interessato dei risultati e, a richiesta dello stesso, deve rilasciargli copia della documentazione sanitaria. Il T.u. inoltre (articolo 40) stabilisce che entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria; e che a tal fi ne, con apposito decreto siano defi niti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti della comunicazione e le modalità di trasmissione. L’adempimento è stato fi nora non operativo, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo, cosa che è avvenuta con il decreto 9 luglio, pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 173 del 26 luglio, in vigore dal 25 agosto. La cartella e la trasmissione dei dati annuali. Il decreto 9 luglio stabilisce i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, precisando che essa va tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Si tratta di dati relativi all’anagrafica di lavoratore e datore di lavoro; alla visita preventiva; ai contenuti minimi della comunicazione scritta su giudizio d’idoneità alla mansione. Il provvedimento, inoltre, precisa che i contenuti sono da considerarsi «informazioni minime», quindi inevitabili, della cartella sanitaria e di rischio. Quanto alle responsabilità, inoltre, il decreto ribadisce che il medico competente risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni; mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati e informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste. Più statistici risultano essere i contenuti delle informazioni che il medico è tenuto a comunicare (per esempio, dati sull’occupazione in azienda al 30 giugno e al 31 dicembre). Il decreto stabilisce che la trasmissione dei dati va effettuata dal medico competente entro il primo trimestre (cioè 31 marzo) dell’anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Il decreto è entrato in vigore il 25 agosto (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta). Per il primo anno è previsto un periodo transitorio (appunto di mesi 12 dall’entrata in vigore del decreto, cioè fi no al 24 agosto 2013) per la sperimentazione delle nuove norme. Unicamente con riferimento a tale periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni è fi ssato al 30 giugno 2013. Inoltre, per la durata del periodo transitorio, con riferimento a possibili diffi – coltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni, è sospesa la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e), del T.u. (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4 mila euro). © Riproduzione riservata