DI CRISTINA BARTELLI

Adeguata verifica della clientela, ai fini delle regole antiriciclaggio, anche per la deroga al contante. In particolare, l’intermediariobanca dovrà acquisire copia della ricevuta della comunicazione preventiva, inviata all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti. È questa una indicazione che arriva dalla direzione V antiriciclaggio, del ministero dell’economia, in una circolare sui chiarimenti relativi alla deroga del contante, resa nota, ieri , durante il secondo forum annuale per la prevenzione e il contrasto all’antiriciclaggio nell’attività bancaria organizzato dall’Abi (Associazione delle banche italiane). L’adempimento ai fi ni antiriciclaggio. Nella circolare si specifi ca che la deroga ai pagamenti tracciati, applicabile entro i 15 mila euro, per fi nalità turistiche è sottoposta agli adempimenti degli obblighi antiriciclaggio e agli eventuali costi per gli operatori. La direzione del Mineconomia sottolinea che «la disposizione in questione produce effetti nell’ambito della adeguata verifi ca della clientela, della segnalazione di operazione sospetta nonché nell’ambito dell’obbligo di comunicazione al ministero». fi ni antiriciclaggio, dunque, sarà fondamentale, per una piena conoscenza del profi lo oggettivo del cliente, che l’intermediario acquisisca copia della ricevuta della comunicazione preventiva con l’indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti. Sarà questa informazione a consentire, all’intermediario, di valutare più adeguatamente le operazioni in contanti del cliente ai fi ni dell’operazione sospetta di antiriciclaggio, per evitare un inutile automatismo tra versamento del contante e segnalazione dell’operazione sospetta. Le altre condizioni della deroga: il trasferimento fi nalizzato all’acquisto di servizi legati al turismo, l’acquisto da parte di stranieri, l’acquisizione della fotocopia del documento di identità, il versamento il primo giorno feriale, sono tutte condizioni che non rilevano ai fi ni dell’obbligo di comunicazione delle infrazioni antiriciclaggio, al ministero dell’economia. La circolare, come riportato in tabella, evidenzia anche, tra gli adempimenti da effettuare a carico del commerciante, al punto 3, oltre alla fotocopia del passaporto, anche un’autocertifi cazione, si può dire, di turista; un’autocertificazione, cioè, che attesti la condizione di persona fi sica di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da uno dei paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo e con residenza fuori dal territorio dello stato. La deroga. Il decreto semplifi – cazioni fi scali (dl 16/2012) ha introdotto una deroga ai pagamenti oltre i 1.000 euro, che devono essere effettuati in modi tracciabili, consentendo ai cittadini stranieri di poter effettuare acquisti in contanti entro il tetto dei 15 mila euro. La deroga prevede, in capo agli esercenti, una serie di adempimenti tra i quali l’invio di una domanda di adesione al meccanismo all’Agenzia delle entrate, il ritiro della fotocopia del documento di identità del turista che effettua l’acquisto e il versamento, il primo giorno feriale, in un conto dedicato delle somme presso l’intermediario abilitato. L’intermediario a sua volta ai fi ni antiriciclaggio dovrà attivare un’adeguata verifi ca per i depositi.