Introduzione all'articolo
L’articolo 1219 del codice civile dispone: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: quando il debito deriva da fatto illecito (artt. 2043 e seguenti; n.d.r.); quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”.
Alla luce di quanto sopra e per espressa previsione del legislatore, non è necessaria alcuna preventiva messa in mora al fine di poter esercitare l’azione giudiziaria nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito (cosiddetta responsabilità “aquiliana” o “extra-contrattuale”).
