Il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest’ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell’ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).

Cass. civ., sez. Lav., 18.01.2011, n. 1072