Per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della mancanza di consenso.

Ne deriva che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.
I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, mentre resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, a meno che il paziente non abbia rifiutato di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 9 febbraio 2015 n. 5860