Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell’esercizio dell’attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, l’amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1, 2 e 24 del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell’Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l’Arma dei carabinieri e quest’ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell’Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell’Arma in militari e civili.

Cassazione civile sez. III, 12/12/2014 n. 26169