La condotta di guida imprudente e pericolosa di un motociclista non costituisce, quindi, causa da sola sufficiente a determinare il sinistro mortale di cui egli sia rimasto vittima, provocato da un’inversione di marcia imprudentemente operata da un automobilista, rappresentandone, semmai, una mera concausa.

Il principio dell’affidamento trova limitata applicazione nell’ambito della circolazione stradale, attesa la indeterminatezza dei contesti fattuali in cui verrebbe ad operare, dovendosi comunque necessariamente tenere conto della prevedibilità ed evitabilità in concreto del sinistro; la fattispecie è relativa a un sinistro mortale in cui un motociclista che sopraggiungeva ad alta velocità era stato colpito da un automobilista che stava effettuando inversione di manovra in una zona non consentita.

Cassazione penale sez. IV, 01/10/2014 n. 51737