Nella responsabilità extracontrattuale, a differenza di quanto previsto all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il fatto dannoso; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà.
La giurisprudenza della Corte ha affermato che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima estensione di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
A fronte di una serie di accadimenti che vengano denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti, e solo se uno degli autori del fatto dannoso propone l’azione di regresso, il giudice è tenuto a graduare le diverse responsabilità.
Quindi, a fronte di un episodio illecito plurisoggettivo, che abbia prodotto un danno nei confronti di un soggetto, tutti quelli che vi hanno preso parte, sia che abbiano avuto all’interno dell’episodio un ruolo di primo piano o soltanto un ruolo secondario, non soltanto sono responsabili del danno, ma sono solidalmente responsabili, sia per rafforzare la garanzia patrimoniale del danneggiato, che potrà rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell’intero danno subito sia per alleggerire la sua situazione processuale, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità, che rimane un dato eventuale, di rilevanza meramente interna, finalizzato allo scopo dell’esercizio, attuale o anche successivo, dell’azione di regresso.
Peraltro, sinteticamente richiamati il contenuto e le finalità del principio della solidarietà esterna in caso di obbligazioni plurisoggettive (che l’art. 2055 c.c. mutua dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali (art. 1292 c.c.) va precisato che esso non si pone in contraddizione con il diverso e pari ordinato principio per cui, anche in caso di illecito plurisoggettivo, ciascuno può essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato o concorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la sua condotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioè dell’evento del danno in relazione al quale il suo comportamento si pone come antecedente causale necessario.
Per cui qualora, come nella specie, si siano verificati diversi episodi a danno di un medesimo soggetto, che chiede il risarcimento del danno complessivamente subito a tutti i soggetti coinvolti, il giudice, per poter legittimamente procedere ad una condanna solidale e per l’intero danno subito dalla vittima, è tenuto a verificare, e a dare conto in motivazione, se si tratti, in tutto o in parte, di episodi distinti e scindibili che abbiano prodotto a loro volta danni distinti, e dovrà procedere all’accertamento della responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti ritenendolo responsabile a seconda dei casi, o dell’intero danno provocato se il fatto dannoso è unico (a prescindere dalla graduazione di responsabilità qualora non sia stata proposta azione di regresso), o del danno provocato dal solo segmento causale che ha visto la sua partecipazione.
Nell’illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 25 settembre 2014 n. 20192