Di Riccardo Tacconi    

Dove si concentrerà la produzione con stampanti 3D?

Su questo punto la discussione è molto aperta e molto legata ai costi delle macchine 3D.

Alcuni tendono ad escludere le produzioni di massa a favore delle produzioni industriali di qualità e precisione.

In realtà, l’industria automobilistica è una delle più interessate (sia per la componentistica, che per la prototipazione, sia per un punto di arrivo come la carrozzeria completa) e non si tratta certo di un’industria non di massa.

Anche sui piccoli prodotti per l’elettronica esistono già esperienze in atto, come quella della Optomec, ad esempio, che ha messo sul mercato una stampante in grado di produrre fino a 2 milioni di pezzi all’anno consistenti in antenne per smartphones, tablets e altri sistemi di comunicazione mobile[1]

A mio avviso, è tutta una questione di costi: finché i costi tradizionali della produzione di massa (le grandi fabbriche cinesi, con molta manodopera) saranno inferiori a quelli della produzione con stampanti 3D, nulla cambia, ma, a mio avviso, è destinato a cambiare (e sta già cominciando a cambiare) quando i costi delle stampanti si ridurranno e la loro capacità di produzione annua sarà sui livelli appena esemplificati.

La gestione dei problemi occupazionali che ne possono derivare sarà molto complessa.

Istituti come Gartner Inc. (la Bibbia in materia) prevedono una forte crescita di conflittualità sociale, nei prossimi anni, a seguito della progressiva digitalizzazione della società e dell’introduzione di queste nuove stampanti 3D, specialmente laddove i governi non abbiano reindirizzato le politiche formative della forza lavoro ai cambiamenti in atto e a quelli di breve e medio periodo, avendo chiaro che, come già avvenuto nel settore digitale, anche alcune professioni da “specialisti” possono essere sostituite già nel breve periodo da apps o istruzioni video per gruppi. Un settore che sembrava destinato al successo, dato l’incremento dell’obesità, quello dei “fitness instructors” sta già entrando in crisi a causa delle apps disponibili in materia[2].

Anche il modo di vendere subirà nel tempo, progressivamente, dei profondi cambiamenti.

I problemi giuridici

Il nuovo modo di produzione porta con sè molte implicazioni che non vanno sottovalutate

Con la diffusione di massa delle stampanti 3D, il passaggio della produzione a quelli che i commentatori di lingua inglese definiscono “back bedroom manufacturers” comporta il rischio di un declino verticale dei controlli di qualità, di uso tradizionale nell’industria manifatturiera.

Con le nuove tecniche di produzione (proprio perché nuove e in mancanza di dati statistici affidabili) possono, nel tempo, apparire nei prodotti, così fabbricati,  difetti – latenti – un tempo inimmaginabili e, per di più, che potrebbero manifestarsi ad anni di distanza dalla produzione, proprio quando queste nuove metodologie si saranno diffuse come tendenza dominante.[3]

a) Violazione della proprietà intellettuale[4]

Il mondo della proprietà intellettuale, come vedremo anche poco più avanti, il suo modo di gestione sarà “disrupted” (abituatevi a questa parola) allo stesso modo in cui Napster ha “disrupted” il mondo della musica nel XX secolo.

Le reti dei network in grado di replicare beni tangibili in modo perfetto si svilupperanno e sarà quasi impossibile controllarle.

Ne deriverà il rischio di circolazione sul mercato di replicanti di componenti auto, implantologia medica, elettrodomestici, che possono però nascondere difetti di produzione, con bravi erischi generali.

La stima del rapporto 2014 del Gartner Inc. è che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, dovuto all’uso delle stampanti 3D, ammonterà, a livello mondiale, a 15 miliardi di USD nel 2016, con una concentrazione particolare nel settore degli organi, tessuti umani e simili, con epicentro nella zona del Pacifico asiatico (pag. 4 del rapporto già citato)[5].

I 15 miliardi del 2016 diventeranno 100 miliardi annui dal 2018.

Si pone, quindi, con forza il problema della tutela dei brevetti e delle opere dell’ingegno, laddove la replica in 3D riguarda non solo l’immagine del prodotto (2D), ma anche la sua consistenza fisica [6]

b) La responsabilità da prodotto

Il prodotto è nuovo, ma le norme sono le stesse, che valgono per altri prodotti

Le norme principali

Codice civile in Italia

Responsabilità contrattuale basata sulla presunzione di colpa posta a carico di chi non esegue esattamente la prestazione dovuta (artt. 1490-1494 c.c.)  e gli artt . 1218 – 1229 c.c.

Responsabilità extra contrattuale: Artt. 2043 – 2059 c.c. integrati dagli artt. 1219-1229 c.c.

Al Codice Civile si affiancano

Marchio CE

Dato che tutte le stampanti 3D immesse sul mercato debbono essere marcate CE, valgono le norme relative a questo marchio.

Direttiva europea sui prodotti destinati al consumo (in Italia Codice del consumo D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) per le stampanti di uso domestico.

Direttiva europea Macchine per quelli destinati all’industria ( In Italia, D.LGS. 17/2010), per le stampanti di uso professionale ed industriale.

In aggiunta, vanno considerate tutte le norme che riguardano gli apparecchi elettrici e le norme UNI di riferimento.

Queste normative sono state più volte commentate anche da me, su questa Rivista,  per cui vi faccio grazia di un’ulteriore illustrazione, salvo l’abituale richiamo alla rilevanza delle informazioni, posta al centro di queste normative.

Corresponsabilità

Un processo di stampa 3D può coinvolgere la stampante 3D, il sistema CAD, uno scanner, un progetto esterno al fabbricante.

Per quanto riguarda le stampanti 3D, destinate ai consumatori, ricordo qui che il Codice del Consumo propone una particolare lettura dei principi dell’art. 2055 c.c.

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2.  Colui  che  ha  risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella  misura  determinata  dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,  dalla gravita’ delle eventuali colpe e dalla entita’ delle conseguenze  che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

La dimensione del rischio è un concetto nuovo, estraneo all’art. 2055 c.c. che lascia, evidentemente, maggiori margini di apprezzamento al giudice nella ripartizionedell’onere del danno, con particolare riferimento ad una possibile attribuzione di maggiore responsabilità a carico di chi – nel ciclo produttivo – esercita l’attività più pericolosa (che la dottrina tende a determinare in base al numero degli incidenti ed alla gravità degli stessi)

Stampanti sicure?

 

 

 

E molte altre così

Ho riportato alcuni modelli di stampanti (di produzione italiana) regolarmente (!) in commercio.

Sono legittimamente fondati i dubbi sulla loro sicurezza ai sensi della normativa vigente, sia che siano destinate ad usi professionali che “domestici” (non isolate, non schermate, non protette da contatti esterni, etc.).

Ho sempre la netta sensazione che fra quanto, a volte, anche regolarmente autorizzato all’immissione sul mercato, e le richieste in tema di sicurezza, contenute sia nel Codice del Consumo o nella Direttiva Macchine ci sia “qualche fosso” di differenza …, che dimentica i rigidi criteri di valutazione della giurisprudenza italiana, che non ritiene che il marchio CE, di per sé, sia ragione sufficiente per esentare il produttore da responsabilità.

Sulla base di una recente sentenza della Cassazione, il produttore si assume una responsabilità esclusiva, in caso di infortunio sul lavoro, quando garantisce, esplicitamente, all’acquirente-datore di lavoro, la rispondenza della macchina ai requisiti di legge in materia prevenzionistica.[7] 

Tornando alla sicurezza della macchina, non vale osservare che il produttore adempie al suo dovere quando le istruzioni danno indicazioni di prudenti modalità d’uso, in quanto le istruzioni hanno funzione supplente, solo quando non sia tecnicamente possibile eliminare il rischio.

Questa ditta italiana, che fornisce la stampante in kit di montaggio (che è un po’ il Far West del settore), fa finta di non saperlo.

KIT MONTAGGIO STAMPANTE XXXX

 

Importanti note relative alla sicurezza

Informazioni conformità CE:

Il kit XXXXXX contiene tutti i componenti necessari per la realizzazione di una stampante 3D. La confezione non include alcuna protezione aggiuntiva.

Poiché si tratta di un kit e non di un prodotto finito, il rispetto della normativa CE dipende dalla qualità e dalla cura posta dall’utente nel montaggio del kit.

Devono inoltre essere prese in considerazione anche le seguenti note.

Sicurezza elettrica:

L’alimentatore in dotazione, completo di marchio CE, è conforme a tutti i requisiti europei applicabili ed è protetto da sovraccarico e cortocircuito.

Il dispositivo non deve essere modificato in alcun modo dall’utente.

La tensione operativa della stampante 3D è di 15Vdc (bassa tensione), pertanto non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione.

Scollegare sempre l’alimentatore dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla stampante.

Compatibilità elettromagnetica (EMC):

L’emissione elettromagnetica verso la rete elettrica pubblica dipende fondamentalmente dalla qualità e dalla certificazione dell’alimentatore utilizzato. Non è possibile stabilire a priori l’eventuale necessità di una schermatura aggiuntiva in quanto dipendente dalla qualità del montaggio del kit. L’utente, nel montare la stampante 3D, dovrebbe comunque rispettare la normativa EN50081.

Sicurezza meccanica e protezione:

La stampante 3D contiene molte parti mobili. La potenza dei motori passo-passo è troppo bassa per causare gravi lesioni all’utente, tuttavia si raccomanda di dotare la stampante di protezione supplementare contro i rischi meccanici (non fornita dalla casa produttrice).La soluzione più semplice per rendere la propria stampante 3D “a prova di incidente” è quella di posizionarla all’interno di un involucro protettivo (con o senza sportello d’accesso e di fessura per l’evacuazione dei fumi) in grado di coprire interamente la macchina (su internet è possibile trovare numerosi disegni utili per realizzare il box). Per rendere più sicuro l’utilizzo si consiglia di installare un interruttore sullo sportello d’accesso (non fornito) che interrompa l’alimentazione elettrica della stampante non appena questo viene aperto. Si consiglia inoltre di installare un interruttore di STOP d’emergenza (non fornito) che permetta di togliere immediatamente l’alimentazione elettrica della stampante in caso di pericolo.

È responsabilità di chi effettua il montaggio dotare la macchina di un’adeguata protezione. (stupenda affermazione!)

Scollegare sempre l’alimentatore dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla stampante.

Rischio di ustioni:

Vi è un potenziale rischio di ustioni poiché la testina di stampa (estrusore) è in grado di raggiungere i 270°C. L’uso del buon senso dovrebbe essere sufficiente ad evitare scottature, ma in alcune situazioni è fortemente consigliato prevedere una protezione supplementare (non fornita) (consultare “Sicurezza meccanica e protezione”). La temperatura massima raggiunta dal piatto riscaldato è di 60°C, valore che relazionato a periodi di contatto inferiori a 1 minuto consente di rimanere al di sotto della soglia di ustioni secondo la guida CENELEC n. 29. I normali tempi di reazione di un individuo sono sufficienti per scongiurare il rischio di un prolungato contatto con le superfici calde.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla stampante lasciare raffreddare per almeno 60 minuti le parti calde della stampante 3D.

Salute:

Questa stampante è progettata per essere utilizzata con filamento in PLA e ABS.

PLA: è un materiale sicuro e atossico, non vi sono rischi noti relativi alla sicurezza per la salute quando utilizzato nelle stampanti 3D.

ABS: durante la stampa con ABS si genera l’odore caratteristico di “plastica bruciata”. Ciò è abbastanza normale. Questo potrebbe anche causare mal di testa, irritazione delle vie respiratorie e degli occhi nelle persone sensibili (anche se non risulta essere tossico)[8].

Utilizzare la stampante in un luogo ben ventilato; se la stampa viene effettuata utilizzando ABS si consiglia di aggiungere una cappa aspirante (con adeguato filtro a carboni attivi) (non fornita). L’aspirazione dei fumi è obbligatoria se si prevede l’utilizzo della stampante 3D in uffici, aule e simili. Non esporre mai alla fiamma libera il filamento della stampante, onde evitare la generazione di gas e vapori tossici.

Informazioni generali di sicurezza

La stampante 3D non è destinata all’utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (o con mancanza di esperienza e conoscenza) a meno che non siano sorvegliati da terzi oppure siano istruiti sull’utilizzo del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per impedire che giochino con l’apparecchio!

Le informazioni sopra riportate sono puramente indicative e devono essere intese solamente come linee guida. Le informazioni contenute in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non forniamo alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le condizione o metodi utilizzati per l’assemblaggio, movimentazione, stoccaggio, uso o smaltimento del dispositivo sono indipendenti dalla nostra volontà ed esulano dalla nostra possibilità di controllo.

Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, lesioni, danni o spese derivanti da, o in qualsiasi modo connessi con l’assemblaggio, manipolazione, immagazzinaggio, uso o smaltimento del prodotto.

xxxxxxx SRL

xxxxx

Aggiornamento: 01/08/2013

Diciamo che siamo di fronte ad un metodo, a dir poco discutibile, per non dire inaccettabile, di trasferimento di responsabilità, in piena violazione degli obblighi di immettere sul mercato solo prodotti sicuri (la stampante così come è fornita non lo è ed il fornitore ne è perfettamente consapevole).

Salute e stampanti 3D

I rischi base sono quelle legati a possibili malfunzionamenti del sistema elettrico (folgorazioni), ad emissione non controllata di gas; a fenomeni di incendio; possibili problemi ergonomici, anche se, in linea di massima, specialmente nei modelli industriali, si tratta, a volte, solo di premere alcuni tasti, ma è stato recentemente evidenziato un nuovo rischio.

Stampanti 3D ed emissione di nanoparticelle

Ha avuto un’eccezionale risonanza uno studio di giugno dello scorso anno, che ha messo in evidenza la possibile emissione di nanoparticelle da parte di stampanti 3D[9]

A differenza dei prodotti industriali, equipaggiati con specifici filtri per l’aspirazione delle particelle, le stampanti 3D domestiche non dispongono di alcun sistema di sicurezza e, a seguito di un uso prolungato, potrebbero andare a provocare notevoli problemi respiratori

Nel particolare, usando il materiali di stampa PLA si producono circa 20 miliardi di particelle al minuto, mentre con l’uso del più diffuso materiale ABD si arriva ad un quantitativo di particelle al minuto pari a 200 miliardi.

Per risolvere il problema, forse apparentemente insulso per molti, sarebbe necessario dotare i prodotti domestici di uno specifico filtro, a quanto pare non presente in alcun modo sul mercato, oppure andare a prendere in considerazione l’uso di un materiale di produzione sicuro e tutt’altro che nocivo.

Tenuto conto della progressiva evoluzione dei modelli (molto dei quali sono a tenuta stagna) questo rischio può essere controllato, ma resta potenzialmente preoccupante per le stampanti di uso domestico più economiche, che non appaiono, attualmente, sufficiente protette

c) Questioni di responsabilità

Affrontiamo, qui, due casi esemplificativi.

– RC Generale – FabLab

Le situazioni possibili sono di solito due:

1)    Il proprietario dello stabile mette a disposizione solo lo spazio, che dà in affitto ai singoli “smanettoni”

2)    Il proprietario dello stabile mette a disposizione anche le stampanti 3D e le attrezzature eventualmente connesse.

1)    nel primo caso, il proprietario – tanto più che conosce la destinazione d’uso – deve mettere a disposizione uno stabile con tutte le attrezzature antincendio, impianti a norma, sistemi di ventilazione, ecc. Gli spazi, che poi affitta agli “smanettoni” debbono essere adeguati.

Gli “smanettoni, che entrano con le loro attrezzature, debbono, a mio avviso, garantire (tra l’altro è richiesto dal DUVRI), la rispondenza delle loro stampanti alla normative di sicurezza vigenti (e qui abbiamo visto che qualche problema può esserci: il marchio CE non è sempre una garanzia sufficiente rispetto alle norme in atto e anche la magistratura si muove in tale ottica).

2)    Nel secondo caso, debbono essere adeguate alle norme vigenti anche le attrezzature, che mette a disposizione, per l’uso (come abbiamo visto dagli esempi appena fatti, cosa che non è scontata), essendogli richiesta la certificazione ai sensi dell’art. 72 del T.U. 81/2008[10].

In ogni caso, deve essere compilato il DUVRI, con particolare attenzione ai rischi di interferenza[11].

In caso di incidente, andranno, poi, approfonditi i temi di responsabilità e corresponsabilità nei termini già fissati dalla giurisprudenza in materia (proprietario dello stabile, “smanettone”, produttore della stampante sono i soggetti principali, cui si aggiungono i progettisti ed installatori degli impianti anti-incendio, elettrici, di ventilazione etc.).

I FabLab esistenti saranno tutti in regola nei termini appena esposti? Molti sì, tutti, temo di no…specialmente per quanto riguarda, ove ne ricorra l’applicazione, l’art. 72.

–       RC Prodotti

I  prodotti delle stampanti 3D

Le norme principali

Vale quanto detto in precedenza per le stampanti 3D, ovviamente, essendo millanta i prodotti fabbricabili con le stampanti, valgono anche tutte le normative di riferimento dei vari settori (per esempio, la Direttiva Giocattoli, in Italia applicata con il D.L. 19.03.2011), rammentando che le normative speciali, come il Codice del Consumo e la Direttiva macchine e quella giocattoli, si applicano solo ai prodotti destinati al mercato[12]

Detto ciò, le cose sono meno semplici di quanto possa sembrare al primo esame, in quanto l’analisi del rischio è complessa, dato che alla lista dei possibili corresponsabili, vista parlando delle stampanti 3D, in quanto tali, si aggiungono anche i fornitori delle materie prime o dei semilavorati, che vengono lavorati dalla stampante, e i partecipanti alla catena di distribuzione.

Non è, poi, secondaria la valutazione delle possibili combinazioni di materiali, combinazioni che possono non avere precedenti conosciuti.

Il prodotto su misura del cliente

Uno dei punti di forza delle stampanti 3D, specialmente per le aziende artigiane, ma anche per molte aziende più grandi, che, da tempo, puntano alla personalizzazione (o a dare la sensazione della personalizzazione del prodotto) è la possibilità di produrre, con costi ridotti, rispetto alle lavorazioni tradizionali, un prodotto “su  misura” del cliente.

Questo aspetto, che è centrale nel marketing 3D, ovviamente può “centralizzare” l’attenzione del cliente, nel caso di problemi, sulla responsabilità contrattuale, forse ancora più che su quella extra-contrattuale, anche perché, nei limiti in cui questa distinzione sia ancora da ritenere valida, alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali[13], siamo di fronte ad un’obbligazione, esplicitamente assunta come obbligazione di risultato e non di mezzi.

Sul piano extra contrattuale, giacché, in base agli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, la RC prodotti, di cui alla relativa Direttiva e, quindi, in Italia, al Codice del Consumo, disegna una responsabilità oggettiva, la garanzia del prodotto “a tua misura” non fa che porre il produttore in una posizione di definitivo svantaggio. 

Bio- organi

Se trasferiamo queste brevi osservazioni ad una di quelle che appaiono essere le destinazioni “più tecnologiche” delle stampanti 3D, la produzione di “bio-organi”, quali tessuti per trapianti, cellule e simili, ci rendiamo, credo, istintivamente conto in quale ginepraio di responsabilità ci andiamo ad infilare.

E’ ovvio che qui, siamo di fronte all’obbligo di fornire un “prodotto” rispondente alle necessità specifiche del paziente, anche se non è altrettanto conseguente il fatto che si garantisce la riuscita della terapia (ma questo è ovvio).

Ma, nella fornitura del “prodotto” rispondente alle necessità del paziente, intervengono vari soggetti.

–       Il fabbricante della stampante, che ha garantito determinati e precisi standard di qualità e di affidabilità (RCP);

–        Il “fornitore” di polimeri medici, cellule vive e materiali inorganici e hydrogel (RCP);

–       L’autore della “ricetta” per la combinazione dei materiali (art. 2236 c.c.) e che ne ha valutato la compatibilità con il paziente (art. 2236 c.c.)

–       Chi si è assunto l’onere della conservazione delle materie “prime” e del prodotto finale (art. 2236 c.c.)

–       Il medico ’”installatore” sul paziente del prodotto finale (art.2236 c.c.);

–       I medici che lo tengono in cura dopo l’impianto (art. 2236 c.c.);

–       L’eventuale Ente preposto alle autorizzazioni, ivi compreso il Comitato Etico, nel caso ci si debba rivolgere ad esso (art. 2236 c.c.)

–       In cima, per responsabilità diretta ed indiretta per fatto del proprio personale, la struttura sanitaria in cui questo opera.

–       Non mi dilungo sulla RC Sanitaria, rinviando tutti allo splendido articolo di Samuele Marinello nel n. 246 di Assinews.

Un posto speciale è assegnato ai progettisti del software e dei moduli CAD.

Se il software rientri nel’ambito della disciplina del codice del consumo, infatti, è oggetto di discussione in dottrina.

Una parte di questa, infatti, ne esclude l’applicabilità e ritiene che comunque la software house – in virtù della pericolosità intrinseca dell’attività considerata (si pensi al potenziale dei danni da virus) debba essere chiamata a rispondere in modo ancora più rigoroso di quanto previsto dalla normativa sulla RC Prodotti, auspicando la creazione di un regime separato di computer malpractice.

Un’altra parte della  dottrina, in linea con la pronuncia della Commissione Europea in materia, tende a fare una distinzione fra :

–           individual software,  cioè programmi software personalizzati e predisposti per un unico committente al fine di rispondere ad esigenze così specifiche da assurgere ad opera di ingegno immateriale, sottratta alla disciplina della responsabilità da prodotto difettoso;

–           standard programs, prodotti in serie e contenuti in dischetti, che, privi del requisito della novità e della creatività, possono essere considerati alla stregua di prodotti.

Forse, ho dimenticato qualcuno… Un bel ventaglio, comunque!

d) E gli assicuratori?

Tutto questo deve far riflettere gli assicuratori[14]

Affrontando questo settore (e sarebbe bene cominciare a “studiare” ora, se già non lo si fa), dobbiamo essere consapevoli che, se è vero che tutto può funzionare bene, è anche vero che possiamo trovarci di fronte a sinistri di lunga durata, di tardiva manifestazione, anche dovuti a difetti dei nuovi materiali, che via via verranno utilizzati (pensiamo alle combinazioni fra stampanti 3D e nanotecnologie e/o nanoprodotti, che hanno spesso implicazioni per la salute non irrilevanti).

Non sono da trascurare i “colpi di ingegno” di collaboratori che, partendo da un programma autorizzato, ne fanno una personale interpretazione, by passando le regole di sicurezza e le autonomie riconosciute, con l’uscita di prodotti – diciamo così – con una consistenza non prevista

Vanno, quindi, adeguati i sistemi di valutazione del rischio e di indagine presso le aziende da assicurare.

Parlando di RC professionale e, di conseguenza, della sua assicurazione, non possiamo tralasciare il fatto che un modello 3D digitale, diffuso, poi, per il mondo, può trovare letture tutt’altro che uniformi presso un’estesa gamma di stampanti, creando un corto circuito esplosivo fra designers, produttori di stampanti 3D e utilizzatori finali[15].

Rispetto a questi segnali, gli unici, che hanno dichiarato pubblicamente di aver iniziato a studiare il problema, sono stati i colleghi della Zurich di Londra[16], il cui “manifesto” riflette i contenuti di un report dello studio legale Mayer Brown del maggio del 2013.

Gli altri assicuratori, se lo stanno facendo, come spero,  lo fanno nel chiuso dello loro stanze….

Basta che non si facciano trovare impreparati con il rischio di finire così (da stampante 3D):

 Le note si possono leggere nell’allegato