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Le numerose richieste che ci pervengono dai lettori di Assinews e dai frequentatori del nostro sito ci hanno più volte messo alla frusta.

E non sempre abbiamo potuto rispondere con la giusta sollecitudine, ancorché si abbia costantemente declinato consulenze e ricerche giurisprudenziali.

Un altro principio al quale ci siamo attenuti è quello di non fare pubblicità ad alcuna compagnia, anche se ci veniva chiesto (soltanto) di segnalare le compagnie che, a nostro parere, erano le migliori in un settore piuttosto che in un altro.

Ora abbiamo deciso di varare una nuova rubrica, che abbiamo chiamato "Assinews risponde", nella quale pubblicheremo esclusivamente le domande degli abbonati e relative risposte che riteniamo possano essere di interesse generale.

Manterremo fermi i principi che hanno sempre caratterizzato il nostro dialogo con i lettori, aggiungendo che cestineremo le comunicazioni non firmate ed i messaggi che non consentono di risalire al mittente.

Inoltre, ci impegniamo a non pubblicare i nomi dei nostri interlocutori e ci riserveremo - in base alle problematiche che potrebbero emergere - di introdurre ulteriori limitazioni.

Qui a seguire vi è l'ultima domanda pervenutaci.

 

Quesito su rescindibilità polizze poliennali (11/03/10)

Polizza globale fabbricato emessa il 02/03/2000 con durata decennale scadente il 02/03/2010.
L'amministratore del condominio invia disdetta in data 30/12/2009 per la scadenza de 02/03/2010
La disdetta recita: "... come concesso dalla vigente normativa".
Nella polizza stipulata nel 2000 la condizione per la disdetta recita: "può essere inviata disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale".
L'amministratore si riferisce forse alla legge Bersani poichè ha inviato disdetta 60 giorni prima della scadenza.
Come va interpretata?

Assinews risponde:
Prima di fornire l’interpretazione richiesta, desideriamo riprendere quanto già oggetto di un precedente nostro commento, in quanto riteniamo fondamentale che non si faccia confusione fra l’istituto della “disdetta” e quello del “recesso”, quest’ultimo previsto dal cosiddetto “decreto Bersani” e dalla recente riformulazione dell’art. 1899 del codice civile.
Ribadendo che i due istituti non sono identici, la “disdetta” consiste nella manifestazione di volontà di uno dei contraenti, che impedisce la proroga di un contratto, secondo le modalità in esso stabilite; il “recesso” è invece un atto, consentito per i casi previsti dalla legge, mediante il quale una delle parti fa cessare un contratto anticipatamente alla scadenza in esso stabilita.
Tornando al quesito e dando per scontato che la polizza in argomento stabilisca il tacito rinnovo alla scadenza – altrimenti non avrebbe avuto senso la previsione del termine per la disdetta con preavviso di 90 giorni - , nel caso di specie riteniamo che l’amministratore di condominio abbia intimato il recesso previsto dal “decreto Bersani”, perfettamente legittimo in quanto rientrante nella previsione di cui all’articolo 5 della legge n. 40 del 2 Aprile 2007.

 

 

 

 

 

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