Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (11/03/10)
Polizza globale fabbricato emessa il 02/03/2000 con durata
decennale scadente il 02/03/2010.
L'amministratore del condominio invia disdetta in data 30/12/2009
per la scadenza de 02/03/2010
La disdetta recita: "... come concesso dalla vigente
normativa".
Nella polizza stipulata nel 2000 la condizione per la disdetta
recita: "può essere inviata disdetta almeno
90 giorni prima della scadenza contrattuale".
L'amministratore si riferisce forse alla legge Bersani poichè
ha inviato disdetta 60 giorni prima della scadenza.
Come va interpretata?
Assinews
risponde:
Prima di fornire l’interpretazione richiesta, desideriamo
riprendere quanto già oggetto di un precedente nostro
commento, in quanto riteniamo fondamentale che non si faccia
confusione fra l’istituto della “disdetta”
e quello del “recesso”, quest’ultimo previsto
dal cosiddetto “decreto Bersani” e dalla recente
riformulazione dell’art. 1899 del codice civile.
Ribadendo che i due istituti non sono identici, la “disdetta”
consiste nella manifestazione di volontà di uno dei
contraenti, che impedisce la proroga di un contratto, secondo
le modalità in esso stabilite; il “recesso”
è invece un atto, consentito per i casi previsti
dalla legge, mediante il quale una delle parti fa cessare
un contratto anticipatamente alla scadenza in esso stabilita.
Tornando al quesito e dando per scontato che la polizza
in argomento stabilisca il tacito rinnovo alla scadenza
– altrimenti non avrebbe avuto senso la previsione
del termine per la disdetta con preavviso di 90 giorni -
, nel caso di specie riteniamo che l’amministratore
di condominio abbia intimato il recesso previsto dal “decreto
Bersani”, perfettamente legittimo in quanto rientrante
nella previsione di cui all’articolo 5 della legge
n. 40 del 2 Aprile 2007.