Nell’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.

Nell’ipotesi di impresa assicuratrice posta in l.c.a. le previsioni normative individuano nell’impresa designata la figura di successore ex lege della società in l.c.a., che può intervenire volontariamente nel giudizio, anche in grado di appello, alla quale saranno opponibili le sentenze emesse nei giudizi cui non ha partecipato, se comunicatagli la pendenza della lite.

Secondo giurisprudenza consolidata, la posizione dell’impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20, comma quarto, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa è di successore ope legis di quest’ultima.

Infatti, in virtù della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell’impresa designata rispetto all’impresa posta in l.c.a., la quale non può, però, essere estromessa dal giudizio.

E’ vero che il comma terzo della citata L. n. 990 del 1969, art. 25, statuisce che: “L’impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche, in grado di appello, proponendo nella comparsa di costituzione, le istanze difese e prove che ritiene di suo interesse”.

Senonché, detto intervento non è inquadrabile nella disciplina di cui agli artt. 105 e 344 c.p.c., una volta ritenuto che nella fattispecie si è verificata una successione a titolo particolare, bensì in quella di cui all’art. 111 c.p.c., comma terzo.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo in base a quest’ultima norma, non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è l’effettivo titolare dei diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, e assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre quest’ultimo, sia pur sull’accordo delle parti, può anche essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato a impugnarla.

Da quanto precede deriva che, assumendo l’impresa designata la stessa posizione del suo dante causa (l’impresa in l.c.a.), per effetto della predetta successione a titolo particolare, ben può avvalersi dell’eccezione di prescrizione proposta dalla l.c.a., aderendo alla stessa.

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016 n. 21454} else {