Nel danno non patrimoniale, in caso di morte cagionato da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, e nel secondo, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo; nel caso di specie si era accertato che il decesso era intervenuto dopo poche ore dal sinistro.

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016 n. 21453} else {