La Corte dei conti è competente a giudicare sul danno al patrimonio cagionato dagli amministratori di un spa che sia solo formalmente di diritto privato ma di fatto un organismo di diritto pubblico. Lo hanno deciso le sezioni unite civili della Cassazione con l’ordinanza n. 24737 del 5 dicembre 2016 (est. Frasca). Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema corte riguarda la responsabilità erariale degli amministratori di una spa, la Scr Piemonte, società a totale partecipazione della regione Piemonte, che, dal punto di vista patrimoniale risultava formalmente distinta dall’ente ma, per quanto concerne la attività svolte, doveva essere considerata sostanzialmente ente pubblico. Proprio questa, secondo gli Ermellini, è la ragione per cui amministratori e dipendenti vanno considerati sottoposti alla giurisdizione contabile, fermo restando che «la veste formale, e dunque la qualità di soggetto societario, conservano rilevanza a tutti gli altri effetti». La Suprema corte ha fissato i paletti entro cui la connotazione societaria di un soggetto giuridico può non essere decisiva per negare la sussistenza della giurisdizione contabile in tema di danno erariale. La regola generale, secondo la Cassazione, è che un soggetto, formalmente sottoposto alla disciplina del codice civile, dovrebbe soggiacere alla disciplina propria del fenomeno societario di appartenenza. Tuttavia, analizzati gli elementi caratterizzanti la struttura societaria, e in particolare lo statuto, si può verificare se una società possa definirsi in sostanza organismo di diritto pubblico. Nel caso in esame, ha concluso la Corte, la Scr Piemonte, al di là della veste formale societaria, si presenta come un organismo che tramite i suoi amministratori e dipendenti opera in modo non dissimile da un ente pubblico regionale e, perciò, deve essere assoggettata alla giurisdizione contabile.

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