APPALTI & ASSICURAZIONI

Autore: Gerardo Marrese
ASSINEWS 281 – dicembre 2016

 

SECONDA PARTE

La lunga disamina della situazione dei professionisti introduce alle problematiche che il nuovo codice pone anche per l’appaltatore di opere pubbliche relativamente all’obbligo di sottoscrivere le polizze CAR/EAR e decennale postuma.

Al di là delle interpretazioni più o meno controverse che hanno dato luogo a un nutrito contenzioso in sede di gare, una disamina attenta delle condizioni generali e particolari che regolano le singole polizze che devono sottoscrivere i soggetti affidatari, permette di evidenziare ancora una volta che le soluzioni fin qui adottate con gli schemi 2.3 e 2.4 non erano esaustive relativamente ai rischi che incombono sia sulla Stazione appaltante che sullo stesso appaltatore.

Il nuovo Codice delinea l’obbligo dell’assicurazioni nell’art. 103 – Garanzie definitive che riguardano non solo la fideiussione “definitiva” e “a saldo” ma, ai punti 7 ed 8 stabilisce:
«7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostitu zione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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