Secondo la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata -nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero- dall’art. 22 n. 2 della Convenzione, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima (allorquando trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2015 n. 14667