L’adeguamento degli assegni fino a 1.400 euro anche nel 2013 
 di Gigi Leonardi  

 

Pensioni «midi» salve anche per l’anno 2013 non solo per l’anno prossimo. Infatti, i trattamenti d’importo fino a tre volte il minimo Inps (euro 1.405 per il 2012 ed euro 1.442 per il 2013) otterranno appieno l’adeguamento al costo della vita Istat (2,6% per il 2012 e 1,9% per il 2013). A stabilirlo è la versione definitiva dell’emendamento al ddl di conversione del dl n. 201/2011 su cui è stata votata ieri la fiducia.

Indicizzazione. Senza dubbio il punto più avversato degli interventi sulle pensioni (tutti ricordano le lacrime del ministro nell’annunciarlo), ossia il blocco dell’indicizzazione all’inflazione per il biennio 2012-2013, con esclusione dei soli trattamenti d’importo pari al doppio del minimo Inps (936 euro mensili). In seguito al maxiemendamento l’asticella è stata elevata a 1.405 euro (tre volte il minimo) e il miglioramento opererà sia per il 2012 che per il 2013. In altre parole, nel 2012 gli assegni di importo (alla data del 31 dicembre 2011) pari a 1.405 euro al mese continueranno a beneficiare del 100% dell’indice Istat; mentre quelle di importo superiore non vedranno alcun aumento. Nel 2013, parimenti, beneficeranno dell’adeguamento all’inflazione solo i trattamenti di importo (alla data del 31 dicembre 2012) inferiore a 1443 euro al mese.

Ancor prima del dl 201/2011, in seguito alla manovra economica varata a ridosso di Ferragosto (art. 18, comma 3, del dl n. 98, convertito in legge n. 111/2011), la cosiddetta perequazione, per il biennio 2012-2013, era già stata congelata per i trattamenti che superano l’importo di cinque volte il minimo Inps (d’importo superiore a 2.400 euro al mese). Riassumendo, possiamo dire che l’anno prossimo, sulla base del valore di inflazione provvisorio per l’adeguamento 2012 pari al 2,6% (come da decreto ministeriale in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), le pensioni protette dall’inflazione godranno di un aumento di circa 23 euro. Mentre, chi 31 dicembre del 2011 è titolare di una pensione di 1.500 euro (lordo Irpef) non avrà alcun aumento.

Anzianità più difficile. L’art.24, comma 10, del dl 201/2011 stabilisce che dal 2012 per ottenere la pensione prima dell’età della vecchiaia occorrono 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Requisiti che saliranno di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Considerando peraltro l’innalzamento dei parametri sulla base delle cosiddette speranze di vita, questo significa nel 2013, per esempio, anno in cui scatterà l’aumento legato ai dati demografici, il requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e due mesi più i tre mesi di aumento per via delle speranze di vita). Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato nella manovra Monti è stata introdotta una misura di riduzione. Qualora, infatti, si chieda la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l’assegno verrà corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari al 2% per ogni anno di anticipo. Ebbene, con la correzione del maxiemendamento, il taglio scende dal 2 all’1% per ogni anno di anticipo per poi risalire al 2% qualora l’anticipo superi i due anni. Se, per esempio, si richiede la pensione anticipata dopo aver raggiunto i 42 anni (e rotti), all’età di 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età, la decurtazione sale al 4%.

Le pensioni d’oro. Si tratta di una trattenuta che grava sui trattamenti pensionistici più elevati sino a tutto il 31 dicembre 2014, introdotta dalla precedente manovra finanziaria di Ferragosto (legge n. 111/2011). Ai tre scaglioni indicati nel provvedimento della scorsa estate, ne viene aggiunto un altro. Ovvero:

– fino a 90 mila euro lordi, non si applica alcuna trattenuta;

– per gli importi che superano i 90 mila euro annui e fino a 150 mila, il contributo è pari al 5% della parte eccedente;

– per la parte eccedente 150 mila euro e sino a 200 mila la misura della trattenuta è del 10%.

– per la parte eccedente 200 mila euro il prelievo sale al 15%.

Chi resta fuori. Oltre a tutti coloro che hanno raggiunto o raggiungono i requisiti (età e contributi) entro il 31 dicembre 2011, le nuove disposizioni non si applicano, entro un limite di 65 mila unità (il tetto prima dell’emendamento era di 50 mila unità):

a) ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (il termine precedente era indicato nel 31 ottobre) che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga (in attesa del pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi bancari, assicurativi ecc .).